Vita privata

Sì alle pensioni di reversibilità a unioni di non sposati

11/04/2008

Nell'ambito di un'unione solidale, un partner dello stesso sesso può aver diritto ad una pensione di reversibilità, anche se fondata su un regime previdenziale di categoria. Lo ha deciso una sentenza della Corte di giustizia europea (Corte di Giustizia europea 1.4.2008) precisando che, qualora ai partner sia riconosciuta una posizione analoga a quella dei coniugi, il diniego di riconoscere il trattamento pensionistico ai superstiti può costituire una discriminazione diretta fondata sull'orientamento sessuale.

La controversia esaminata dai giudici europei discende da una richiesta di pronuncia pregiudiziale sollevata da un tribunale tedesco e riguarda l'interpretazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. La causa originaria è stata promossa da un cittadino tedesco contro l'ente previdenziale di categoria del suo defunto partner, con il quale aveva contratto nel 2001 una unione solidale registrata secondo la legge di quel paese (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft). L'ente previdenziale non gli ha riconosciuto il diritto di percepire una pensione di reversibilità come vedovo poiché il proprio statuto non estende tale beneficio ai partner superstiti delle unioni solidali. Non lo ritiene inoltre un diritto costituzionalmente dovuto anche a causa del fatto che le unioni solidali sarebbero un istituto giuridico sui generis.

A partire dal 2005, il codice tedesco della previdenza sociale contiene tuttavia delle disposizioni integrative che equiparano ai fini pensionistici le unioni fondate sull'istituto del matrimonio e le unioni solidali. Per la legge tedesca la posizione dei partner superstiti delle unioni solidali è dunque la stessa dei coniugi per quanto riguarda l'eventuale diritto di percepire una pensione di reversibilità. La Corte ha inoltre riconosciuto che la prestazione controversa deve essere qualificata come retribuzione ai sensi dell'articolo 141 CE. In particolare, si afferma che l'autonomia legislativa degli Stati membri in tema di stato civile e di prestazioni connesse deve comunque rispettare il principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 2000/78/CE. Sia la legislazione europea che il ravvicinamento progressivo delle unioni civili e matrimoniali compiuto in seno alla legislazione tedesca pongono in evidenza come lo statuto dell'ente previdenziale tedesco si presta ad una discriminazione diretta fondata sull'orientamento sessuale.

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