Attenzione ai buoni fruttiferi postali
24/06/2007Con la Sentenza n. 13979, le Sezioni Unite hanno affrontato un caso relativo agli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi e alla loro riscossione nel più breve termine indicato sugli stessi titoli. Per i buoni fruttiferi valgono gli interessi indicati nelle condizioni comunicate dalle Poste ai risparmiatori nel momento in cui vengono sottoscritti e non quelli previsti per legge.
Il caso affrontato e risolto dalla Sezioni Unite riguarda due risparmiatori che investivano in buoni postali fruttiferi e, secondo quanto prescritto sui titoli stessi, questi assicuravano ai sottoscrittori interessi tali da comportare la triplicazione del capitale dopo otto anni. Alla scadenza di tale termine, i risparmiatori percepivano gli interessi maturati. Ma un decreto ministeriale emanato, dopo la sottoscrizione, prevedeva che fosse possibile conseguire il medesimo risultato finanziario solo dopo il decorso di nove anni. Per tale motivo la società Poste Italiane si rivolgeva al Tribunale di Livorno, il quale ingiungeva ai risparmiatori di restituire la somma, sul presupposto del carattere indebito dei maggiori interessi lucrati dai sottoscrittori per effetto dell'anticipata riscossione. I due risparmiatori promuovevano appello che veniva accolto.
Avverso la sentenza di appello Poste Italiane ha promosso ricorso per Cassazione. Alla base della decisione dei giudici della Cassazione, che già in precedenza si era espressa in materia, c'è il fatto che i buoni postali in esame, sebbene potessero essere soggetti alla svalutazione del tenore letterale, qualora fosse intervenuto un provvedimento ministeriale, non possono essere estrapolati del rapporto giuridico che si stabilisce tra Poste italiane e risparmiatore, regolato dal diritto comune e valido per tutti i servizi analoghi resi dalle banche".

