Pubblica amministrazione

Un condannato per ubriachezza non può aprire un ristorante

27/06/2007

Chi ha riportato una condanna penale per ubriachezza non può aprire un'attività di ristorazione. La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Cassazione 9149/2007) ha respinto il ricorso di una persona che aveva chiesto di essere iscritta nel registro degli esercenti il commercio per aprire un'attività di ristorazione, dopo il rifiuto da parte della Corte di Appello a causa di un suo precedente penale per ubriachezza. L'uomo si è difeso sostenendo che i giudici di merito non avessero tenuto conto che il reato di ubriachezza è stato depenalizzato ma la Suprema Corte ha ribadito che chi riporta una condanna per reati relativi alla prevenzione dell'alcolismo non può essere iscritto nel registro degli esercenti, e l'esistenza della condanna è liberamente valutata dal giudice civile o amministrativo senza che la decisione penale possa in alcun modo vincolarlo, ma fino a quando la condanna non venga revocata, indipendentemente dalla sua rilevanza giuridica, non è possibile l'iscrizione nel registro degli esercenti.

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