L'albergo non risponde senza limiti dei furti
31/08/2007La responsabilità dell'albergatore per il furto di cose in albergo non è illimitata se non si fornisce la prova di una sua colpa. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Cassazione 15468/2007) decidendo il caso di una signora che aveva subito il furto della propria pelliccia in un albergo presso il quale soggiornava e aveva citato in giudizio il titolare dell'hotel ritenendo che l'oggetto non fosse stato adeguatamente custodito.
L'albergatore, dal canto suo, si era difeso sostenendo che, pur essendo accertato il furto, nessun addebito poteva essergli mosso e la sua responsabilità era semmai limitata a cento volte il prezzo giornaliero, determinato però a suo avviso in modo erroneo dalla corte territoriale. I giudici di merito di primo e di secondo grado avevano infatti condannato l'albergatore al risarcimento di una somma di denaro in favore della cliente (somma ridotta in appello). Entrambe le parti avevano proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha però rigettato entrambi i ricorsi, compensando le spese, ed ha affermato che la responsabilità illimitata dell'albergatore prevista dal codice civile è esclusa se la cliente non riesce a dimostrare il nesso causale fra la condotta colposa dell'albergatore e il furto subito; in tali casi pertanto va pertanto applicato l'articolo 1783 del codice civile secondo il quale il risarcimento è limitato ad una somma pari a cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per una giornata.
Nel caso in questione, in particolare, non era stata fornita la prova che il furto fosse stato perpetrato con le modalità descritte (introduzione nella stanza con le chiavi), per cui entrambi i ricorsi sono stati rigettati con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

