Vita privata

Reato mettere un avviso sul condomino moroso

17/06/2008

Rischia una condanna per diffamazione chi affigge nell'androne del proprio condominio, o in un'area qualsiasi aperta al pubblico, un avviso con nome e cognome di un inquilino in ritardo con i pagamenti. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Cassazione 13540/2008) confermando la condanna per il reato di diffamazione inflitta dal Tribunale di Foggia ad un condomino che aveva affisso nella bacheca del condominio, situata in un luogo aperto al pubblico, un comunicato nel quale si diceva: "si avvisano i signori condomini che la signora ... non vuole pagare la quota dell'acqua consumata". Per questo la donna lo aveva denunciato per diffamazione, ma il Giudice di Pace di Trinitapoli lo aveva assolto. Il Tribunale di Foggia, invece, in secondo grado lo aveva condannato per diffamazione ed al risarcimento dei danni nei confronti della signora. Contro la sentenza il condomino aveva proposto ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha stabilito che "integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, con cui un condomino venga indicato come moroso nel pagamento delle spese qualora esso venga affisso in un luogo accessibile - non già ai soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza dei fatti - ma ad un numero indeterminato di altri soggetti", come nel caso dell'androne di un palazzo al quale accedono non solo i condomini ma anche chiunque frequenti lo stabile.

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