Circolazione stradale

Posteggi per tutti

03/07/2008

Clamorosa sentenza del Tar Lazio: i parcheggi a pagamento possono essere realizzati dalle amministrazioni comunali se contemporaneamente vengono garantiti ai cittadini nella stessa zona anche parcheggi gratuiti. La realizzazione di parcheggi non a pagamento non è necessaria in caso di zone di particolare rilevanza urbanistica , nella quali sussistono particolari condizioni di traffico. Nel caso in esame , oltre a non predisporre la realizzazione di parcheggi gratuiti, l'amministrazione non ha chiarito adeguatamente perché ha considerato la zona di particolare rilevanza urbanistica e con particolari esigenze di traffico e pertanto la creazione delle strisce blu èillegittima.

di Gabriele Fodella

A fine maggio la Seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Tar) , con sentenza numero 5218/2008, ha stabilito che sono illegittime le zone di parcheggio a pagamento qualora nelle vicinanze non esistano parcheggi che gli automobilisti possano usufruire gratuitamente, procedendo, quindi, all'annullamento della delibera numero 104/2004 del comune di Roma, recante "Ulteriore ridelimitazione delle zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9, del Codice della strada (Cds)". Il punto focale della questione verte, dunque, essenzialmente, su quello che è il disposto e l'interpretazione dell'art. 7, commi 8 e 9 del nuovo Codice della strada (D. Legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Il comma 8 dell'articolo in parola, in particolare, stabilisce che "Qualora il comune assuma l'eserci­zio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione,ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lett. f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vici­nanze, deve riservare un'adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta". In molti comuni italiani è, però, stato deciso di destinare la maggior parte dello spazio disponibile a parcheggi a pagamento fondando tale scelta su una interpretazione giuridica apparentemente non corretta dello stesso comma 8 dell'art. 7 Cds. il quale prevede che "Tale obbligo (ossia di istituire parcheggi gratuiti ndr) non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 'area pedonale' e 'zona a traffico limitato', nonché per quelle definite 'A' dall'art. 2 del decreto del ministro dei Lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico". Sull'argomento era già intervenuta la Corte di Cassazione, la quale con la sentenza numero 116 del 9 gennaio 2007, aveva ritenuto che il giudice ordinario legittimamente può annullare una contravvenzione inflitta in zona di parcheggio a pagamento se è stato violato da parte dei comuni "l'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo apagamento". Nel caso di specie le Sezioni unite della Suprema Corte confermavano quanto ritenuto dal giudice di Pace di Cagliari il quale aveva pienamente accolto il ricorso di un automobilista che si era visto sanzionato dal comune di Quartu S. Elena per violazione dell'art. 157/6 del Codice della strada in ragione della mancata esposizione del tagliando attestante il pagamento delle somme dovute per la sosta. Un importante principio affermato dalla Corte di Cassazione con citata pronuncia è, poi, quello secondo il quale al giudice di Pace è consentito accertare eventuali vizi di legittimità nelle delibere comunali relative all'istituzione di posteggi a pagamento. Ciò in quanto la controversia ha per oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per violazione delle norme che regolano la sosta dei veicoli e in tal caso la giurisdizione spetta al giudice ordinario essendo in contestazione il diritto del cittadino di non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ferma restando la possibilità per il giudice ordinario di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a base della pretesa sanzionatoria. D'altra parte, nel caso in questione, la suprema Corte ha correttamente argomentato che il comune di Quartu non avesse mai dimostrato che l'area interessata rientrasse, quanto meno, nella zona 'A' ossia tra quelle di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale. In tale solco si inserisce, dunque, la pronuncia numero 5218/2008 del Tar Lazio, la quale, in base a quanto previsto dal Codice della strada in materia, ha correttamente ritenuto che i parcheggi a pagamento possono essere realizzati dalle amministrazioni comunali solo se, contemporaneamente, vengono garantiti ai cittadini, nella stessa zona, anche parcheggi liberi, procedendo, quindi, ad annullare i provvedimenti istitutivi della zona blu in questione, siccome viziati da eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione in quanto non chiarificatori della "specifica ragione per la quale la zona è stata definita di "particolare rilevanza urbanistica". Il Tribunale amministrativo regionale ha però anche ritenuto di non poter accogliere la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la restituzione delle somme precedentemente corrisposte a titolo di multa. Ciò in quanto, a parere del Giudice amministrativo, l'infrazione per cui le multe erano state comminate si configura come "illecito di mera condotta" ossia perfezionantesi con la mera violazione della norma, a prescindere dalla concreta possibilità che la condotta realizzi l'evento dannoso o leda effettivamente un bene o un interesse giuridicamente protetto. In materia di parcheggi merita ancora un cenno l'indirizzo giurisprudenziale affermatosi tra i giudici di merito e da ultimo confermato dal giudice di Pace di Caserta mediante la propria pronuncia numero 3376/08 dell' 8 aprile 2008. Esso, nello specifico ritiene di escludere l'applicabilità di qualsivoglia sanzione amministrativa nel caso in cui sull'autovettura parcheggiata in un luogo ove la sosta dei veicoli sia consentita solo previo pagamento di una somma oraria, determinata dalla competente autorità, non sia esposto il documento attestante l'avvenuto versamento anticipato. Ciò in quanto il Codice della strada non prevede il caso della sosta a pagamento non potendosi, conseguentemente, ipotizzare alcuna sanzione di carattere e natura amministrativa. A tal proposito la sentenza in parola correttamente ribadisce che "i fatti non costituiscono violazioni del Codice della strada, bensì semplice debito verso la Pubblica amministrazione, pertanto, quest'ultima avrà unicamente il diritto di agire civilmente per il recupero della somma ad essa dovuta dal ricorrente ai sensi dell'art. 1173 primo comma del Codice civile", ossia dovuta in forza di un rapporto contrattuale insorto tra l'automobilista e l'ente che gestisce i parcheggi a pagamento. Ne deriva, pertanto, che, in casi consimili, l'eventuale verbale elevato dalla competente polizia municipale deve essere annullato.

Allegati:

All. 1_Articolo 157/6 del Codice della Strada

All. 2_ Articolo 1173 del Codice Civile

All. 3_ Articolo 1321 del Codice Civile

 

 

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