Niente spese legali per il consigliere comunale
24/04/2008Il consigliere comunale che finisce sotto processo penale per aver scelto delle "scorciatoie" per fare affari per conto dell'ente, non ha diritto al rimborso delle spese legali, da parte del comune, anche se poi viene scagionato.
Ha così stabilito la Cassazione con la sentenza 10052 del 16 aprile 2008.
L'avvocato che lo aveva patrocinato era costato parecchio al consigliere in questione che, una volta scagionato aveva chiesto al comune di essere risarcito, ottenendo un rifiuto. La questione era così finita innanzi il tribunale di Torre Annunziata, che aveva accordato il rimborso. Il comune aveva quindi fatto ricorso in Cassazione, vincendolo.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente locale precisando che chi riveste una carica politica all'interno del comune non è un dipendente ma un rappresentante, ha cioè un "titolo onorario". Vanno quindi applicate le regole sul mandato, significa che vanno risarcite solo le spese legali che per loro natura rappresentano il rischio inerente l'esecuzione dell'incarico, mentre ciò non vale quando l'esecuzione dell'incarico dà luogo ad una azione penale. Non è possibile il rimborso neppure in caso di proscioglimento, in quanto <<la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio (...)>>.

