L’ex moglie che va a convivere con un altro non perde il diritto all’assegno di mantenimento
29/01/2010L'ex moglie che va a convivere con un altro uomo e decide di farci un figlio non perde il diritto a ricevere l'assegno di mantenimento dal precedente marito. Lo ha deciso di recente la Corte di Cassazione con una sentenza che ha respinto il ricorso di un uomo che in seguito alla nuova convivenza e maternità dell'ex coniuge aveva chiesto che venisse cancellato l'obbligo di versarle un assegno mensile. Come hanno precisato i giudici nella motivazione della sentenza, l'elemento discriminante è il carattere precario della nuova convivenza: "Il carattere precario del rapporto di convivenza more-uxorio consente di considerare gli eventuali benefici economici che ne derivino idonei ad incidere unicamente sulla misura dell'assegno in quanto, proprio in considerazione di detta precarietà, è destinato ad influire proprio su quella parte dell'assegno volto ad assicurare quelle condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite che l'art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare finché l'avente diritto non contragga nuovo matrimonio".
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10/03/2010 [Pubblica Amministrazione]
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