Approfondimento

Il pericolo per la salute inizia a tavola

03/06/2008

Ecco come la legge ci protegge dalle contraffazioni alimentari

di Olivia Flaim

La cronaca registra ogni giorno scandali a ripetizione nel settore alimentare, prima le mozzarelle alla diossina, poi il caso Brunello, poi il vino artefatto, poi l'olio di semi camuffato e spacciato per olio extra vergine di oliva. Un susseguirsi di "attentati" alla salute dei cittadini in Italia e nel mondo.
Ammonta a 52 miliardi di euro l'anno il giro d'affari mondiale dell'alimentare made in Italy contraffatto, per capire le dimensioni del problema è sufficiente sapere, per esempio, che se anche in nord America si potessero adeguatamente tutelare le denominazioni dei prodotti, l'export italiano triplicherebbe, passando da 3 a 9 miliardi di euro.
Lo rivela Esperya, sito di e-commerce di prodotti alimentari che ha integrato, in una ricerca, i dati ufficiali (Istat e Ice e altre fonti) con quelli del proprio database in merito alle contraffazioni alimentari. I maggiori casi di contraffazione, spiega Esperya, si dividono in due grandi categorie: la falsificazione illegale delle indicazioni geografiche tutelate, ovvero il falso Doc, come le imitazioni del Parmigiano Reggiano; e i riferimenti ingannevoli ad aree geografiche italiane, con l'utilizzo del termine Italia o di città e simboli a essa riconducibili. E' il caso, per esempio, del Pompeian Olive Oil, prodotto in California.
Ma la contraffazione alimentare riguarda anche quello che consumiamo ogni giorno sulle nostre tavole nonostante le norme in proposito siano molto chiare. Ecco quali sono gli obblighi di controllo del produttore di alimenti
Se è vero che "siamo quello che mangiamo" allora bisogna considerare la corretta alimentazione come un bene primario perché in diretta relazione con il nostro stato di salute.
La Costituzione, che all'art. 3, "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...", rafforza la protezione e valorizza tutte le disposizioni normative che, occupandosi di cibo e di alimentazione, hanno la finalità di proteggere la salute arginando il fenomeno della "frode alimentare".
Il quadro normativo che si occupa di regolamentare la materia della protezione della salute dei cittadini attraverso l'alimentazione, è molto vario. L'attuale sistema sanzionatorio si articola su diversi livelli, primo fra tutti, come già citata, la Costituzione, poi il Codice penale che prevede una serie di reati ed infine le normative specifiche di settore che regolandone la composizione dei prodotti alimentari ne prescrivono anche le modalità di conservazione.
Di particolare importanza è la Legge 283 del 1962 inerente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari, la quale pone sotto vigilanza, "per la tutela della pubblica salute, la produzione ed il commercio delle sostanze destinate all' alimentazione. " Tale vigilanza può essere esercitata dalle autorità preposte "in qualunque momento sottoponendo ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici dove si producano si conservino in deposito si smercino o si consumino sostanze alimentari". Nel caso di rilevate irregolarità il capo del laboratorio trasmetterà la denuncia al medico o al veterinario provinciale per l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni. Il Decreto Legislativo n. 1193 del 2007 ha riorganizzato la materia della sicurezza alimentare attuando la direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari. Il decreto in oggetto ha abrogato alcuni decreti legislativi, tra i quali il numero 155 del 1997, superati da recenti regolamenti comunitari. Secondo le nuove disposizioni gli operatori del settore devono:dimostrare di avere implementato la procedura di autocontrollo, secondo le modalità richieste dall'autorità competente, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'impresa alimentare; garantire che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure siano costantemente aggiornati; conservare ogni altro documento e registrazione per un periodo adeguato. Che cosa s'intende per frode alimentare ?
Con questa locuzione deve intendersi una serie di condotte illecite il cui fine sia congiuntamente o alternativamente quello dell' "adulterazione", cioè della variazione non dichiarata di componenti di un prodotto, oppure della "alterazione", cioè della modifica di un prodotto spesso dovuta a cattiva conservazione, o della "contraffazione", cioè della descrizione del prodotto tesa a farlo apparire diverso da quello che è e infine della "sofisticazione" che consiste nella sostituzione di elementi che compongono un determinato alimento con altri di minor pregio.
Tenuto conto della circostanza che uno dei modi di prevenire la frode alimentare è quello di rendere possibile il controllo e la verifica degli ingredienti che compongono un alimento, diventano di particolare importanza la normativa ed i protocolli relativi all'etichettatura dei prodotti.
Infatti le ipotesi più frequenti di frodi alimentari si realizzano attraverso false dichiarazioni in merito alla provenienza, alla qualità, alla composizione e alle caratteristiche di un prodotto oppure anche attraverso dichiarazioni insidiose che possono trarre in inganno sulle caratteristiche dei prodotti offerti al consumo.
La corretta etichettatura diviene quindi uno degli strumenti di controllo e prevenzione dei reati attinenti al commercio di sostanze alimentari ma anche una "guida" e una garanzia per coloro che producono o commerciano alimenti.
In questo senso è interessante una recente sentenza della Cassazione penale, la numero 15670 del 16 aprile 2008, la quale, a fronte dei numerosi obblighi di controllo e verifica cui sono impegnati i commercianti legati al settore dell'alimentazione, ha stabilito che l'esercente di produzione e commercio di prodotti alimentari non è tenuto a sottoporre a indagini analitiche i prodotti confezionati e imballati con etichettattura acquistati da un altro esercente e utilizzati per confezionare prodotti alimentari.
Deve ritenersi infatti che non vi sia colpa nel non aver sottoposto a minuziosi controlli o indagini analitiche i prodotti acquistati da terzi quando questi siano confezionati e imballati con etichettatura nella quale risulti l'indicazione dei componenti e degli additivi utilizzati per la preparazione del prodotto stesso.
La sentenza trae origine dagli accertamenti sanitari svolti su una partita di pomodori secchi contenenti un particolare colorante il cui uso è vietato in sostanze alimentari.
La Procura aveva contestato i reati di cui agli articoli 5 lett. G) e 6 della Legge 283/65 e il reato di cui all'articolo 516 del Codice penale: "chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1032 euro".
Quanto agli illeciti contestati in base alla Legge 283 essi prevedono il "divieto di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere, per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del ministro per la Sanità o nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego".
La sentenza di primo grado aveva accertato la responsabilità del titolare della ditta per non essersi assicurato, anche facendo analizzare il prodotto, che non vi fossero sostanze vietate. In riforma del primo giudizio la Corte di Cassazione ha poi stabilito che, nel caso in questione, non fosse ravvisabile alcun elemento di colpa, da parte dell'imputato, dovendosi anzi stabilire che quest'ultimo aveva adottato le normali misure di diligenza, prudenza e perizia che l'esercente di attività di commercio di prodotti alimentari deve ragionevolmente porre in atto.

Allegati:
1) Decreto legislativo 26 maggio 1997
2) Legge 30 aprile 1962
3) Articoli 439-440-442-444-515-516-517 del Codice penale

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