Finanziamento dell’auto: quando va consegnato (o meno) il Certificato di Proprietà
28/01/2010Quale che sia l'oggetto, vendita o acquisto, locazione o appalto, ogni contratto reca con sé una certa dose di incertezza e apprensione. Persino il consumatore più accorto può rimanere vittima di una clausola sfuggita, letta con distrazione o male interpretata, ed essere così non pienamente informato circa gli obblighi che sta assumendo. L'acquisto di un'auto o di una moto non sfugge a questa regola, soprattutto quando è accompagnato da un contratto di finanziamento, che seppur non contenga controindicazioni e non richieda particolari accorgimenti, va certamente firmato con la giusta consapevolezza.
Una questione di garanzie
Volendo semplificare, il contratto di finanziamento altro non è che un mutuo, ossia un prestito di denaro, concesso da un istituto di credito o da una società finanziaria. Il prestito può essere fine a sé stesso, ossia può essere erogato indipendentemente dall'utilizzo che ne verrà fatto, oppure può essere connesso al bene per il quale viene concesso: questo è ad esempio il caso del finanziamento erogato da una finanziaria che abbia legami societari con le case automobilistiche (le cosiddette finanziarie "captive"). Com'è logico, ogni volta che viene acceso un prestito, chi eroga il denaro richiede alcune garanzie per la sua tempestiva restituzione. Il Codice Civile prevede in particolare due tipologie di garanzia per il creditore: le garanzie personali e le garanzie reali.
La fideiussione
La più nota delle garanzie personali è la fideiussione, che si realizza quando un terzo si impegna a garantire un debito altrui. Così facendo, il terzo si affianca o addirittura si sostituisce (a seconda della particolare forma di fideiussione prescelta) al debitore che ha acquistato il bene. Tale forma di garanzia trova giustificazione nel fatto che il terzo ha presumibilmente una solvibilità che rende più sereno il creditore, che può quindi confidare che il prestito sarà alla fine certamente restituito, seppure non dal debitore principale. Nei finanziamenti, comunque, è anche diffuso l'utilizzo delle cosiddette garanzie reali. Rientrano in questa categoria l'ipoteca e il pegno.
Ipoteca e pegno
L'ipoteca consiste nell'iscrizione di un bene nei registri immobiliari. Il bene che può essere iscritto è di regola (salvo alcune eccezioni disciplinate da leggi speciali) un bene immobile (ad esempio l'abitazione) o un bene mobile registrato (ad esempio un veicolo). Con l'ipoteca il bene resta nella disponibilità del debitore, che può dunque liberamente disporne fino a cederlo a terzi. In caso di mancata restituzione del prestito, il creditore mantiene - anche nei confronti degli eventuali successivi acquirenti del bene - il diritto di far vendere giudizialmente la cosa e di soddisfarsi quindi sul prezzo, oppure di farsi assegnare dal Giudice la cosa in pagamento. È esclusa, invece, la possibilità che in caso di mancata restituzione del prestito il creditore diventi proprietario della cosa ipotecata. Ogni eventuale accordo in tal senso (il cosiddetto "patto commissorio") è nullo per legge (Art. 2744 Codice Civile).
Il pegno è invece quella forma di garanzia del credito che prevede la consegna di un bene nelle mani del creditore. La consegna può essere materiale, oppure può consistere nel documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa (art. 2786 Codice Civile). In ogni caso, il debitore perde, appunto, la concreta disponibilità della cosa, che verrà custodita dal creditore fino al momento della restituzione definitiva del prestito. Al pari dell'ipoteca, anche il creditore assistito da pegno non potrà acquistare la proprietà del bene in caso di inadempimento del debitore (divieto di patto commissorio) e dovrà invece optare per le due già citate soluzioni della vendita o dell'assegnazione giudiziale.
La consegna del Certificato di Proprietà
Nella prassi dei contratti di finanziamento per l'acquisto di un'auto si rinvengono spesso clausole che prevedono la consegna del Certificato di Proprietà (CdP) al finanziatore. Il CdP è quel documento rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) che attesta e certifica la proprietà di un veicolo e la rende opponibile a chiunque pretenda di vantare un analogo diritto sullo stesso veicolo. Quando si effettua un passaggio di proprietà, quindi, il CdP viene richiesto dagli uffici P.R.A. a fini amministrativi per procedere alla voltura dal vecchio al nuovo proprietario. Chiaramente, tale sua funzione rende il CdP un documento indispensabile all'atto della vendita di un veicolo, in quanto nessuno acquisterebbe un veicolo senza aver prova che il venditore ne sia proprietario e privandosi della possibilità di intestare il veicolo a proprio nome. Ecco allora che quando il CdP viene richiesto in consegna dal finanziatore, è assolutamente necessario verificare nel contratto il perché di tale richiesta. Va subito chiarito che la richiesta del CdP non è in sé indebita o illegittima: ad essere indebita e illegittima può essere invece la negata restituzione al proprietario intestatario del certificato.
I casi possibili e i diritti dell'acquirente
Ciò che deve essere valutato è la ragione giuridica per la quale il CdP viene richiesto e sul punto si possono sostanzialmente presentare i seguenti casi:
LA PRETESA A TITOLO DI "GARANZIA" - In questo caso la richiesta è contrattualmente imposta senza alcuna motivazione a supporto, oppure viene semplicemente pretesa "a scopo di garanzia", senza ulteriore precisazione. In tale ipotesi, ritengo che il finanziatore non abbia diritto di trattenere il CdP, qualora ne fosse richiesta la restituzione. Chi chiede il prestito, infatti, non necessariamente assume anche l'obbligo contrattuale di non vendere il veicolo acquistato con il denaro oggetto di finanziamento. Quindi, il proprietario che mantiene la disponibilità del veicolo, mantiene evidentemente anche il diritto di venderlo a terzi. Per contro, la mancata restituzione del CdP impedisce di fatto proprio l'esercizio di questo diritto, in quanto, come già detto, difficilmente il proprietario troverà qualcuno disposto all'acquisto senza esibizione e consegna del certificato.
IL PEGNO - La richiesta viene giustificata dall'esigenza di trattenere il veicolo in pegno. Anche in tal caso, è plausibile credere che il finanziatore non abbia diritto di trattenere il CdP contro la volontà del proprietario. Dal momento che con la consegna del CdP il proprietario resta nella piena disponibilità del veicolo, il certificato non può essere parificato a quel documento che, come richiesto dal citato art. 2786 del Codice Civile, rende possibile la costituzione del pegno. Nonostante la clausola contrattuale, pertanto, il pegno non si è perfezionato ed il proprietario permane nel diritto di trattenere il certificato.
IL VINCOLO A NON VENDERE - La richiesta si accompagna a un vincolo contrattuale a non vendere il veicolo fintanto che il prestito non sarà saldato. In tal caso, la consegna del CdP consente al finanziatore di assicurarsi che il veicolo non sarà effettivamente venduto e gli fornisce un bene certo su cui rivalersi, qualora si rendesse necessario pignorare giudizialmente beni del proprietario in caso di mancata restituzione del prestito. Dal momento che è lo stesso proprietario che limita contrattualmente il proprio diritto di vendere il veicolo, non potrà quindi legittimamente pretendere la restituzione del certificato.
IL MANDATO ALL'IPOTECA - La richiesta si accompagna a un mandato (a favore del finanziatore) a iscrivere ipoteca in caso di mancata restituzione del prestito. In tal caso, la consegna del CdP realizza effettivamente la condizione necessaria a procedere a tale iscrizione, che di regola deve essere riportata proprio sul certificato. Tuttavia, ritengo che in ogni caso non sia legittimo trattenere il CdP ove il proprietario lo richiedesse per poter vendere il veicolo: l'accordo per la futura iscrizione di ipoteca, infatti, non limita il diritto di disposizione/vendita, dal momento che i diritti nascenti dall'ipoteca possono essere esercitati anche nei confronti degli eventuali nuovi proprietari. In questa ipotesi, tuttavia, si verifica certamente una difficoltà a conciliare interessi divergenti: da una parte quello del proprietario, che pretende di poter vendere il proprio veicolo; dall'altro quello del finanziatore, che potrebbe voler trattenere il certificato, nel timore che alla restituzione non faccia poi seguito una nuova consegna e che quindi venga effettivamente meno la possibilità di iscrivere nel futuro l'ipoteca, come invece era stato pattuito e concordato. Anche in questo caso, comunque, l'ipotesi più credibile è che il CdP debba essere restituito, restando nella disponibilità del finanziatore il potere di chiederne giudizialmente la consegna al proprietario inadempiente, al fine di procedere all'accensione della concordata ipoteca.
Pierluigi Lissandron
Comitato Italiano dell'Assicurazione di Tutela Legale
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