Circolazione stradale

Ecco perché chi uccide con l’auto non va in carcere

02/04/2008

Ecco perché chi uccide con l'auto non va in carcere

C'è troppa indulgenza in Italia nei confronti dei pirati della strada ? No, i limiti sono imposti dalle norme in vigore nel nostro Paese

Di Paola Capua e Pierluigi Lissandron

La pirateria stradale è un fenomeno che, per la spesso giovanissima età delle persone coinvolte (vittime e responsabili), colpisce sempre più l'opinione pubblica: un effetto certamente accresciuto dall'apparente mano leggera usata dalla giustizia nei confronti dei responsabili.

I casi di pirateria stradale non sono purtroppo isolati: nel 2007 sono stati ben 161 gli episodi osservati dall'Asaps, l'associazione amici della Polizia Stradale. E con un bilancio terribile: 68 morti, 150 i feriti. Gli eventi passati al setaccio dall'Osservatorio istituito dall'associazione sono quelli più gravi e offrono motivi di riflessione: il 65,2% degli autori viene smascherato, ma ancora il 34,8% di quanti provocano incidenti anche mortali e si danno poi alla fuga non viene individuato.

La «geografia» degli episodi vede al primo posto la Lombardia con 27 casi 21,7%, seguono l'Emilia Romagna e Toscana con 16 episodi 9,9%. Un solo caso in Umbria e Molise. Nessuno in Valle d'Aosta.

Ed è così che all'indomani dell'ennesima "strage" sulle strade italiane, il mancato arresto del colpevole si scontra con il comune desiderio di una sanzione esemplare.

Occorre, innanzi tutto, fare chiarezza su due termini, che spesso ed erroneamente vengono utilizzati come sinonimi: reclusione e arresto.

La prima costituisce la pena detentiva predisposta dal nostro Codice penale (art. 23) per i delitti; il secondo, invece, rappresenta la pena detentiva prevista dal medesimo Codice (art. 25) per le contravvenzioni.

Da ciò si desume innanzitutto che le due tipologie di pena detentiva differiscono per l'ambito di applicazione: l'arresto è da intendersi come pena meno severa, in quanto abbinata a fattispecie criminose (le contravvenzioni) diverse e meno gravi di quelle sanzionate con la pena della reclusione (i delitti).

Per intenderci: contravvenzioni sono le fattispecie di reato che si caratterizzano per la non rilevanza dell'elemento psicologico (ossia se il fatto sia stato commesso volontariamente o involontariamente). I delitti sono, invece, reati più gravi, nei quali l'elemento psicologico, oltre a rappresentare elemento costitutivo necessario, dà luogo ad autonome fattispecie delittuose, con distinte ed autonome sanzioni.

In particolare, l'art.43 del Codice penale distingue tra:

•- delitto colposo, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia;

•- delitto preterintenzionale, quando si realizzano conseguenze più gravi di quelle volute;

•- delitto doloso, quando l'evento è preveduto e voluto dall'agente, come conseguenza della sua condotta criminosa.

Esaminiamo, ora e brevemente, il quadro normativo tessuto dal legislatore e riferito in particolare agli incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti, e che spesso trovano triste epilogo nella fuga del responsabile.

Gli articoli coinvolti sono:

-art.186 Codice della strada (di seguito: c.d.s.): "guida sotto l'influenza dell'alcool".

° Per chi guida in stato di ebbrezza è prevista la sanzione detentiva dell'arresto:

fino a tre mesi, quando viene rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);

fino a sei mesi, quando viene rilevato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

° Le pene sono raddoppiate se il conducente si rende responsabile di un incidente stradale.

-art.187 c.d.s.: "guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanza stupefacenti".

In questo caso è previsto l'arresto fino a tre mesi senza rilevanza di limiti quantitativi minimi.

Al pari di quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza, le pene sono raddoppiate se il conducente si rende responsabile di un incidente stradale.

-art.189 c.d.s.: "comportamento in caso di incidente".

E' prevista la reclusione da tre mesi a tre anni per chi, in caso di incidente, non ottempera all'obbligo di fermarsi.

Come si può rilevare dalla diversa tipologia di sanzione detentiva prevista, vi è una maggiore severità nel punire il comportamento di colui che provoca un incidente e poi si dà alla fuga, rispetto a chi si pone alla guida sotto effetto di alcool o droghe.

Il primo comportamento è infatti giudicato più riprovevole, costituendo peraltro autonoma fattispecie di delitto: quello previsto e punito dall'art. 593 del Codice penale "omissione di soccorso".

Passando alla concreta applicazione del quadro normativo sopra descritto, si evidenzia come le misure limitative della libertà personale (tali essendo la reclusione e l'arresto) sono necessariamente subordinate ad una sentenza di condanna del responsabile, il quale, prima di tale momento, deve considerarsi indagato (per lesioni colpose, omicidio colposo e/o omissione di soccorso, a seconda delle conseguenze della propria condotta) ma "a piede libero".

Ciò risponde all'elementare (quanto costituzionalmente garantito) principio in base al quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva (art. 27 Costituzione della Repubblica).

E' pur vero, d'altro canto, che il Legislatore ha predisposto strumenti che consentono di anticipare il momento sanzionatorio, sottoponendo preventivamente l'indagato a misure restrittive della libertà personale.

Il magistrato incaricato potrebbe, infatti, ravvisare la necessità di ricorrere a misure cautelari, ai sensi degli art.274 e segg. del Codice di procedura penale.

Per i casi di pirateria stradale si tratta, in verità, di ipotesi marginali, in quanto gli stessi non sempre si accompagnano a quelli che costituiscono i presupposti tassativamente codificati per la giustificazione delle misure cautelari, ovvero:

1-il pericolo di inquinamento delle prove;

2-il pericolo di fuga;

3-il pericolo di reiterazione.

In carenza di tali presupposti, pertanto, l'eventuale pena detentiva non potrà che essere comminata contestualmente alla sentenza di condanna.

Va sottolineato, tuttavia, che pur in presenza di sentenza di condanna, il sistema giuridico italiano, ispirandosi al principio rieducativi e non afflittivo-punitivo, della pena, predispone strumenti idonei a sospendere l'esecuzione della stessa. E' questo il caso previsto dagli art.163 e segg. del Codice penale, che, nel disciplinare la "sospensione condizionale della pena", garantiscono al responsabile l'estinzione del reato a condizione, appunto, che questi non reiteri in un determinato lasso di tempo (due o cinque anni) la condotta criminosa, perpetrando delitti della stessa indole di quello oggetto di condanna.

 

Allegati:

Allegato 1- L. 2 ottobre 2007, n.160

Allegato 2- art 27- Costituzione della Repubblica

Allegato 3- art 23- Codice penale

Allegato 4- art 274 - Codice Procedura penale

Allegato 5- art 186 D.lgs 30 aprile 1992, n.285- Codice della strada

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