Approfondimento

Calcio: ecco le regole per impedire la violenza negli stadi

14/10/2008

Le manifestazioni sportive, soprattutto quelle calcistiche, sono sempre più spesso caratterizzate da episodi di violenza che portano anche il più convinto tifoso a temere per la propria incolumità ogni volta che si reca allo stadio per seguire la squadra del cuore.

Di Paola Di Capua

Una manifestazione sportiva e di intrattenimento si trasforma così in uno scenario di guerra sotto lo sguardo apparentemente impotente delle forze dell'ordine e delle autorità. Che cosa ha fatto fino a oggi il legislatore per arginare questo fenomeno? Per rispondere al quesito è opportuno esaminare brevemente la normativa di riferimento. Gli stati membri dell'Unione europea già nel lontano 1985, risoluti a cooperare e a intraprendere azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, in special modo quelle calcistiche, sottoscrissero a Strasburgo la "Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio". A tale scopo, i singoli stati si impegnarono a garantire l'elaborazione e l'attuazione di provvedimenti atti a prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori predisponendo adeguati servizi d'ordine, facilitando la cooperazione tra le forze di polizia per lo scambio di informazioni, stabilendo pene appropriate per i teppisti o, all'occorrenza, provvedimenti amministrativi appropriati per le persone riconosciute colpevoli di reati legati alla violenza o disordini degli spettatori. La Convenzione poneva tra gli obiettivi quello della collaborazione con i club della tifoseria organizzata e delle agenzie di viaggio, allo scopo di impedire ai potenziali teppisti di partire per assistere alle partite. La Convenzione può essere considerata il cardine sul quale i diversi Paesi hanno costruito e modellato la propria legislazione interna per affrontare i disordini e le violenze che, imperversando sulle manifestazioni sportive specie quelle calcistiche, hanno da sempre generato timori e agitazioni nella coscienza sociale di ogni cittadino europeo. Il legislatore italiano, prendendo atto della drammatica situazione e facendo proprio il contenuto della Convenzione, emanò la Legge del 13 dicembre 1989 n. 401 con la quale venne introdotto il Divieto di accedere alle manifestazioni sportive (Daspo). L'art. 6 della Legge, infatti, statuisce che i soggetti denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per aver preso parte a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa delle manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanza abbiano incitato, danneggiato o indotto alla violenza può essere soggetto a restrizione di accesso nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive per decisione del Questore. E' opportuno precisare che, seppur con alcune modifiche, tale divieto è attualmente in vigore. Un primo decisivo intervento legislativo si è avuto con il decreto "Pisanu" (decreto n. 162 del 17 agosto 2005 convertito nella Legge del 17 ottobre 2005 n. 210) il quale in estrema sintesi, oltre a richiamare la limitazione del Daspo estendendola a chi commetteva reati anche in occasione di manifestazioni sportive all'estero, prevedeva: - l'inasprimento delle sanzioni se dai fatti violenti fosse derivato un danno alle persone; - la reclusione (da un mese a tre anni) se la conseguenza delle violenze fosse il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione; - l'equiparazione dello steward al pubblico ufficiale in relazione ai reati di violenza e resistenza di cui agli articoli 336 e 337 Codice penale (Cp); - la previsione di una capienza pari a 10.000 spettatori per gli impianti destinati alla Serie A; - l'introduzione di severe sanzioni per la vendita di biglietti al di fuori dei circuiti ufficiali; - la regolamentazione dell'accesso e della permanenza negli stadi; - l'istituzione, presso il ministero dell'Interno, dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive (con compiti di monitoraggio dei fenomeni di violenza e di promozione degli interventi di contrasto). E' necessario sottolineare che nonostante le forti limitazioni imposte dal Decreto in questione e dai successivi interventi normativi, numerose sono state le disposizioni di legge eluse e rimaste prive di ogni riscontro pratico, basti pensare alle disposizioni in materia di video sorveglianza dettate dal ministero dell'Interno con Dm del 6.6.2005 il quale prevedeva, per gli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori, la installazione di sistemi di ripresa a circuito chiuso all'interno degli stadi e nelle aree circostanti, la predisposizione di un apparato di regia ed una sala di controllo, la dotazioni di strumentazioni varie e sofisticate. Si è, per di più, giunti quasi per forza di inerzia alla stagione calcistica 2006/2007, attraverso la ripetuta concessione di deroghe per l'adeguamento degli impianti, stante anche l'assoluta mancanza di collaborazione da parte di tutti i club professionistici e delle loro rappresentanze istituzionali (Figc e Lega Calcio) in tema di prevenzione, sicurezza, rapporti con le associazioni dei tifosi. L'ultimo intervento legislativo è il Decreto legge dell'8 febbraio 2007 n. 8 (decreto Amato) convertito nella Legge del 4 aprile 2007 n. 41 la cui ratio è ravvisata nella necessità di coniugare, in modo deciso e chiaro, le ragioni della prevenzione con le finalità repressive fino ad allora già manifestate dal legislatore. Il nuovo corpo normativo dispone il principio secondo il quale, fino al momento della "attuazione degli interventi strutturali e organizzativi" necessari ai fini della sicurezza degli impianti (già previsti dalla Legge 22 aprile 2003, n. 88) le partite di calcio "negli stadi non a norma sono svolte in assenza di pubblico" (ndr il Dl prevedeva "a porte chiuse"). Al fine di facilitare la messa in sicurezza degli stadi, l'art. 10 del Dl consente alle stesse società di provvedervi e impone alla Pubblica amministrazione competente di rilasciare le autorizzazioni necessarie entro il termine brevissimo di 48 ore dalla proposizione della correlativa istanza (con una ipotesi di silenzio-assenso in caso di mancata risposta). Sul fronte di quella che potremmo definire repressione preventiva, deve innanzitutto porsi in evidenza quanto previsto dall'art. 2 del Dl, laddove consente l'adozione del Divieto di accedere alle manifestazioni sportive anche nei confronti "di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa della manifestazioni stesse". Si tratta, evidentemente, di una previsione normativa finalizzata a tenere lontani dagli stadi soggetti che l'autorità di polizia, in forza delle informazioni in proprio possesso, ragionevolmente presume che possano rendersi protagonisti di episodi di violenza. Allo stesso scopo è stata introdotta la sanzione amministrativa da 20.000 a 100.000 euro per i club che abbiano dato incarico di addetti al controllo sicurezza (steward) a persone prive dei requisiti morali indicati dall'art. 11 del Tulps e di comunicare i nominativi degli stessi al prefetto al fine di esercitare i relativi controlli. Di particolare interesse è il contenuto dell'art. 11bis introdotto ex novo dalla legge di conversione, laddove ha imposto al ministro per le Politiche giovanili la predisposizione di un programma di iniziative nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, nonché nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, finanziato anche dalle sanzioni pecuniarie irrogate per la violazione della legge n. 401 del 1989 (istitutiva del Daspo). Infine, l'art. 6 del Dl consente l'applicabilità delle misure di prevenzione generalmente previste dalla legge (da ultimo, dalla Legge 31.5.1965, n. 575) anche alle "persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza". L'art. 3 del Dl punisce il lancio o l'uso di oggetti idonei ad a creare pericolo per le persone (razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere) con la reclusione da uno a quattro anni, con aumento di pena della metà se dal fatto sia derivato un danno alle persone e con aumento non individuato nel caso in cui dal fatto sia derivato un ritardo rilevante dell'inizio della partita ovvero la sua sospensione, interruzione o cancellazione. La stessa norma punisce il semplice possesso di tali oggetti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Da ultimo, va rammentato che l'art. 7 del Dl, ampiamente modificato in sede di conversione a seguito di accese discussioni, ha introdotto una nuova figura di reato aggravato (art. 583 quater Cp: lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive), in forza della quale ora sono punibili con la reclusione da 4 a 10 anni le lesioni gravi e da 8 a 16 anni le lesioni gravissime. Inoltre, è considerata circostanza aggravante del reato di cui all'art. 338 Cp (violenza e minaccia a Pubblico ufficiale), ai sensi dell'art. 339 Cp, anche "la violenza o la minaccia ... commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone". All'art. 2 bis sono state vietate, negli impianti sportivi, "l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce": pena prevista, l'arresto da tre mesi ad un anno, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato. Quelli riportati sono i punti rilevanti della normativa attualmente in vigore ma, considerato che gli episodi di violenza si ripetono ogni domenica, è probabile che il legislatore adotterà ulteriori misure idonee a tutelare l'incolumità dei cittadini che desiderano recarsi allo stadio in tranquillità per vivere una giornata di sport e divertimento.

Fonti Normative

All. 1: Articoli del Codice penale

All. 2: Legge 17/10/2005

All. 3: Convenzione europea del 1985

All. 4: Dm 06/06/2005

All. 5: Legge 04/04/2007 n. 41

All. 6: Legge 13.12.1989 n. 401

All. 7: Rd 18/06/1931 Tulps

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