Circolazione stradale

Autovelox e T-red: ecco quando le multe non sono valide

29/04/2008

Gavazzano, Lodi, Settimo Torinese, Segrate, si moltiplicano i casi in cui la Guardia di Finanza è intervenuta contro i Comuni colpevoli di posizioni arbitarie nei confronti degli automobilisti per l'uso scorretto di dispositivi di controllo. Ora una nuova sentenza richiama l'attenzione dei Media su questi casi. Come è noto. con la riforma del Codice della Strada (art. 142, comma 6) ai tempi del governo Berlusconi bis, fu estesa, come già avveniva per gli autovelox, la possibilità della contestazione in "assenza dell'agente" anche al­le infrazioni semaforiche, richiedendosi, peraltro, che l'attrezzatura fosse di un particolare nuovo tipo, noto con la denominazione di T-red.

di Renza Lana

Nella norma di omologazione venne, comunque, stabilito chiaramente che queste attrezzature doveva­no, sempre e comunque, essere nella piena disponibilità dell'organo di polizia e, soprattut­to, gestite, regolate e dirette da esso. Molte amministrazioni locali, sfruttando un'interpretazione poco osservante del testo legislativo, diedero in appalto a ditte private non solo l'installazione di T-red ed autovelox, ma anche la gestione delle relative pratiche amministrative, riconoscendo a queste, quale compenso per il noleggio delle apparecchiature, una percentuale su ogni verbale elevato. E per quanto concerne gli impianti semaforici, onde aumentare il numero di verbali ed i relativi introiti, per prima cosa si provvide a diminuire il tempo del giallo. Da qui i casi di Gavazzano, Lodi, Settimo Torinese, Segrate, solo per citare i casi più eclatanti, cui la stampa nazionale ha dato notevole risalto. In particolare a Segrate, nell'ottobre scorso, intervennero la Guardia di Finanza e la magistratura a sequestrare i cinque T-red posizionati sulla strada Cassanese. Gli addebiti mossi agli amministratori segratesi andavano dall'ipotesi di abuso in atti d'ufficio a falso materiale, fino a turbativa d'asta. In tale filone si sono inserite le pronunce del Giudice di Pace di Martina Franca del 28.12.2007 (il quale nella motivazione del provvedimento ha correttamente ritenuto che "la rilevazione automatica del passaggio con semaforo rosso effettuata, senza la presenza di agenti, con photored o similari non permette di escludere che l'automobilista non si sia fermato all'accendersi della luce gialla in quanto si trovava così prossimo al semaforo che non poteva più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza. In tal caso la violazione non sussisterebbe") e del Giudice di Pace dell'Aquila che ha annullato una contravvenzione elevata dai vigili urbani della città con l'autovelox poiché "la gestione delle pratiche relative agli autovelox è tenuta da una società privata e ha, quindi, un interesse privato in atti della pubblica amministrazione con conseguente nullità degli atti che ne scaturiscono". I suddetti interventi della Magistratura risultano meritevoli di una più approfondita analisi, comportando implicazioni sia di diritto amministrativo che di diritto penale. In primis, occorre ricordare che l'attività amministrativa trova un preciso referente di rango costituzionale nell'art. 97, 1° comma, Costituzione, che per essa fissa i parametri del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione. E' evidente che l'ingerenza di privati nell'attività amministrativa può avere conseguenze pregiudizievoli per il rispetto del precetto costituzionale, dando luogo a vizi del provvedimento amministrativo riconducibili a due categorie di massima, differenti fra di loro sia in ragione della gravità di questi vizi, sia della diversità delle conseguenze. In particolare, la dottrina maggioritaria, alla quale si è adeguata la giurisprudenza, di poi, sostanzialmente ripresa dal Legislatore con l'art. 21-septies Legge 241/1990, così come modificato dalla Legge 15/2005, deduce la nullità dell'atto amministrativo nei casi in cui ricorra una o più delle seguenti ipotesi:

  • mancanza degli elementi essenziali;
  • difetto assoluto di attribuzione;
  • violazione o esclusione del giudicato;
  • altri casi espressamente previsti dalla legge

Certi autori enucleano, poi, dalla casistica di questi vizi idonei, alcuni, talmente gravi, da comportare addirittura l'inesistenza del provvedimento adottato; è questa una classificazione puramente dottrinaria, comunque inidonea a comportare conseguenze rilevanti in ambito di riparto di giurisdizione se non limitatamente al fatto di impedire anche quei rari effetti riflessi conseguenti all'atto nullo. In ogni caso il privato potrà, ovviamente, far valere il proprio diritto contro l'Amministrazione anche oltre il termine decadenziale di 60 giorni previsto per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi, purché, ovviamente, prima del decorso del termine prescrizionale previsto per il diritto azionato. Come più sopra accennato, poi, la Magistratura ha ravvisato, a carico degli amministratori locali degli Enti interessati elementi suscettibili di realizzare fattispecie penalmente rilevanti. A tal proposito occorre, in particolare, far riferimento al Titolo II, Capo I, del Codice Penale che disciplina i delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. Nello specifico la vecchia formulazione dell'art. 324 c.p., abrogato dall'art. 20 della Legge 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione contemplava il delitto di interesse privato in atti d'ufficio. Tuttavia la giurisprudenza, correttamente, ritiene che l'abrogata fattispecie criminosa di cui all'articolo in parola, la quale si distingueva per il fatto che lo sfruttamento dell'ufficio era finalizzato al vantaggio o al danno del terzo, è assorbita, qualora quel tornaconto abbia carattere di ingiustizia, di per sé o per i modi della sua realizzazione, nella nuova formulazione dell'art. 323 c.p., così come da ultimo modificata dall'art. 1 della Legge 16.07.1997, n.234. La suprema Corte ha, quindi, precisato che per integrare il requisito della violazione di legge non è sufficiente la semplice inosservanza del precetto dettato dall'art. 97 della Costituzione, più sopra citato, con particolare riferimento al buon andamento della Pubblica Amministrazione, ma risulta necessario un comportamento tipico violativo di specifiche norme di legge o regolamentari disciplinanti l'attività della P.A., ovvero la mancata astensione in caso di interesse proprio o di un congiunto. E' questo, chiaramente, un delitto in cui il soggetto attivo non può che essere il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, le cui nozioni sono dettate dagli artt. 357 e 358 del c.p., rientrando, dunque, nella categoria dei cosiddetti reati propri, ossia che possono essere commessi solo da persone che rivestano determinate qualità o qualifiche meramente naturalistiche o giuridiche. E', peraltro, configurabile il concorso nel delitto di abuso d'ufficio del privato destinatario dei benefici derivanti dall'atto abusivo. A tal fine è, comunque, necessaria la prova che il privato abbia posto in essere una condotta tale da aver svolto un ruolo casualmente rilevante nella realizzazione della fattispecie di reato. In particolare tale condotta può concretarsi, oltre che nella determinazione ed istigazione, anche nell'accordo criminoso tra privato e Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio. Per quanto sopra esposto appare, dunque, evidente l'illegittimità della condotta dei pubblici amministratori che hanno provveduto a riconoscere, come corrispettivo da elargire a Ditte private aggiudicatarie dell'appalto di installazione e gestione di autovelox e T-red, una percentuale degli introiti delle sanzioni comminate, senza che, peraltro, in occasione dell'elevazione delle medesime fosse presente un agente di polizia locale.

  • Allegati
  • Allegato 1_Articolo 142 del Codice della Strada
  • Allegato 2_Articolo 97 Costituzione
  • Allegato 3_Articolo 323 e 324 del Codice Penale
  • Allegato 4_Corte di Cassazione n. 1163 del 29.01.1998
  • Allegato 5_Corte di Cassazione n. 1128 del 30.01.1991
  • Allegato 6_Articolo 357 e 358 del Codice Penale
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