Circolazione stradale

Sinistro al supermercato, va sempre applicata la RCA

23/09/2009

La spesa, la coda alla cassa, poi al momento di uscire dal parcheggio con la macchina, l'inatteso incidente: e adesso chi paga? Il sinistro di due automobilisti nel parcheggio di un ipermercato è arrivato, di grado in grado, fin davanti alla Corte di Cassazione, che con la sentenza 17279 ha fatto chiarezza su responsabilità e norme vigenti in questi casi. Nelle motivazioni della sentenza, la Suprema Corte ha specificato che ogniqualvolta un'area, ancorché di proprietà privata, sia aperta al pubblico e ciò comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, sono da ritenere applicabili sia le norme del codice della strada, sia l'art. 2054 cod. civ., sia la legge n. 990/1969 sull'assicurazione obbligatoria. La circostanza che a un parcheggio accedano i clienti di un supermercato non consente di escludere che vi sia l'uso pubblico, quindi la Cassazione ha concluso che "l'area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato - ancorché sia di proprietà privata, sia inclusa per intero in uno stabile di proprietà privata e sia delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso) - è da ritenere aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi. La circolazione automobilistica all'interno dell'area è pertanto soggetta ia alle norme dell'art. 2054 cod. civ., sia alle norme della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, di cui alla legge n. 990 del 1969, la cui applicabilità presuppone, per l'appunto, l'apertura dell'area al traffico veicolare ad opera di un numero indeterminato di persone".

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