Circolazione stradale

Posteggi privati e assicurazione obbligatoria

15/02/2008

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione (n. 994/08) ribadisce il limite di applicabilità della normativa sull'obbligo assicurativo. Tale obbligo riguarda ogni veicolo a motore che, senza giuda di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi, che circolino su area equiparata a quella di uso pubblico. Il caso giudiziario deriva dal rinvenimento da parte della Polizia Municipale di un autocarro privo di copertura assicurativa in sosta in un'area ritenuta pubblica ed aveva proceduto al suo sequestro, si opponeva il proprietario sostenendo che l'area sulla quale era posteggiato il mezzo era privata e destinata al posteggio dei condomini. La Cassazione, nella sentenza in oggetto, definisce area di uso pubblico quella alla quale, ancorché di proprietà privata, abbia libero accesso un numero indeterminato di persone sulle quali non sia possibile esercitare un qualsiasi controllo o limitazione ovvero l'area su cui sussista la possibilità di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritto sulla stessa sui quali non sia possibile esercitare detto controllo o limitazione

 

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