Violenza sessuale, l’ombra nera della società “civile”
28/04/2009È un male subdolo e strisciante, trasversale a classi sociali e appartenenze di ceto: si tratta della violenza sessuale, una tipologia di reato che in Italia ha colpito centinaia di migliaia di donne e intorno alla quale continua a esserci una spessa cortina di fumo. Nella maggior parte dei casi, infatti, l'abuso o la molestia sessuale si svolgono tra le mura domestiche o sul luogo di lavoro, spingendo le vittime verso la zona nera della paura, della vergogna e della solitudine. Profilo, risposte normative e problemi irrisolti di uno dei reati più odiosi, che non accenna a diminuire.
Il reato di abuso sessuale
Per abuso sessuale si intende il coinvolgimento in attività sessuali fisiche o psicologiche di un soggetto non in grado di scegliere perché costretto fisicamente o psicologicamente, ovvero non in grado di comprendere le proprie azioni a causa delle condizioni psichiche del medesimo al momento dei fatti. L'abuso sessuale costituisce, dunque, una grave violazione dei diritti e della dignità di una persona, e comporta notevoli danni di ordine fisico e psicologico per il soggetto che ha dovuto subirlo. Gli ordinamenti giuridici di tutto il mondo, seppur in differenti misure e secondo il comune sentire, puniscono gli atti di violenza sessuale. In Italia l'originaria sistematica del codice Rocco inseriva tutti i reati in materia di violenza sessuale nella categoria dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Per effetto della Legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante "Norme contro la violenza sessuale" si è provveduto, in accoglimento alle critiche provenienti dal mondo giuridico, ad adottare una più coerente sistemazione giuridica dei reati in esame mediante lo spostamento dei medesimi nel titolo dei delitti contro la persona (Codice Penale, titolo XII, capo III). La libertà sessuale, più precisamente, è intesa come inseparabile e insopprimibile corollario della libertà individuale. In virtù di queste modifiche, quindi, sono stati introdotti gli articoli dal 609 bis al 609 decies, che ricomprendono, ampliandole, tutte le fattispecie previste dagli abrogati articoli che vanno dal 519 al 526. Le pene applicate in relazione alle fattispecie di reato previste sono piuttosto severe, tuttavia abbiamo assistito ad alcune storture nell'applicazione pratica da parte dei giudici.
Un triste precedente
A tal proposito è rimasta famigerata la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1636 del 1999 che mandò assolto uno stupratore con la motivazione che i fatti non potevano essersi verificati nel modo ricostruito dalla vittima, in quanto la medesima in tali frangenti indossava pantaloni tipo jeans i quali "non possono essere sfilati nemmeno in parte se chi li indossa non da una fattiva collaborazione". Aggiungendo che è impossibile togliere i jeans ad una donna che si oppone "con tutte le sue forze", dato questo di "comune esperienza". La sentenza, che suscitò notevole indignazione nell'opinione pubblica, è fortunatamente rimasta un caso isolato, dal momento che la stessa Corte Suprema prese le distanze da tale pronuncia provvedendo a correggere l'orientamento mediante la sentenza n. 13070/1999.
Dalla famiglia al lavoro
Nonostante i sopra accennati profondi cambiamenti legislativi, da una ricerca ISTAT sulla violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia, emerge che almeno 6 milioni 743 mila donne tra i 16 e i 70 anni hanno subito almeno una violenza fisica e sessuale nel corso della vita, ovvero il 31,9% della classe di età considerata. In particolare 5 milioni di donne hanno subito violenze sessuali (23,7%), con circa un milione di donne che hanno subito stupri o tentati stupri (4,8%). Dai dati ISTAT si rileva, inoltre, che solamente nello 0,9% e nel 3,6% dei casi, rispettivamente, di stupro e tentato stupro, l'autore è uno sconosciuto. Ciò sembra confutare la tesi secondo cui l'aumento degli stupri nel nostro Paese sarebbe da collegarsi alla crescente presenza di extracomunitari. A questo riguardo, d'altra parte, bisogna considerare che nella quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate (91,6%) ed è consistente la quota di donne che non parla con nessuno delle violenze patite. Un altro dato inquietante è quello secondo il quale sono circa 900 mila donne che sono state molestate sul luogo di lavoro o hanno subito ricatti sessuali per essere assunte od ottenere avanzamenti di carriera. In particolare, circa un terzo dei casi in questione si è verificato in occasione degli incontri per ottenere un nuovo impiego.
Il Decreto 11 e lo stalking
Anche sulla scorta dei dati poc'anzi riportati e sull'onda degli ultimi fatti di cronaca, il Governo ha introdotto rilevanti novità legislative per mezzo del recentissimo Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito in Legge proprio in questi giorni. In primo luogo è stata estesa anche ai delitti di cui agli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies del Codice Penale la possibilità di disporre la misura della custodia cautelare in carcere nonché l'obbligo, in relazione alle fattispecie di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, per le forze dell'ordine di procedere all'arresto in flagranza di reato. Inoltre sono stati allungati i termini di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea per gli stranieri in attesa di espulsione o respingimento. Ma ancor più rilevante è l'introduzione dell'art. 612 bis del Codice Penale, il quale va finalmente a prevedere come autonoma fattispecie di reato il cosiddetto stalking. Tale termine, derivante dall'inglese to stalk, traducibile in italiano come "fare la posta", individua un insieme di comportamenti ripetuti e intrusivi di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto, per poi, in molti casi, tramutarsi in vere e proprie molestie o minacce nei confronti delle vittime. Fenomeno, quello in parola, in costante crescita nel nostro Paese e che, purtroppo, in alcun casi è sfociato in atti di violenza sessuale od omicidio della persona perseguitata.
La durezza della pena e la scarsità dei mezzi
Sino all'introduzione del citato articolo del codice penale le forze dell'ordine avevano le mani legate nei confronti degli autori di fatti di stalking in quanto tali comportamenti non potevano che farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone) il quale stabilisce pene lievi (le quali, oltretutto, non vengono praticamente mai scontate); inoltre non era prevista la possibilità di applicare misure preventive. La nuova normativa, al contrario, punisce lo stalker con pene notevolmente più severe, ma soprattutto va a prevedere gli istituti dell'ammonimento da parte del Questore al soggetto nei cui confronti è richiesto il provvedimento, ancor prima della proposizione della querela da parte della persona offesa, nonché misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori. Ma sopratutto, ed è questa la novità più rilevante, è stata introdotta la possibilità per il giudice di emanare provvedimenti che dispongono il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o, qualora sussistano particolari esigenze di tutela, anche ai luoghi frequentati da prossimi congiunti di quest'ultima. Inoltre, il magistrato può vietare all'imputato di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con le vittime.
Naturalmente è necessario che le forze dell'ordine siano poste, e per organico e per mezzi, nelle condizioni di poter effettivamente controllare sul territorio gli stalker, rendendo così effettivi i provvedimenti emessi dai giudici. In conclusione è possibile affermare che, anche alla luce dei recenti interventi del Governo, la legislazione italiana si pone tra le più complete e severe per ciò che concerne la repressione degli atti di violenza sessuale. Ma come spesso accade la stretta applicazione delle normative in materia è resa difficoltosa dalla scarsità dei mezzi a disposizione dei Giudici e delle forze dell'ordine, nonché dal muro di omertà che circonda gli odiosi crimini in questione e che troppo spesso impedisce la punizione del colpevole.
Gabriele Fodella
Comitato dell'Assicurazione di Tutela Legale
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- 612biscp.pdf [30 Kb]
- 660cp.pdf [30 Kb]

