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I test di ingresso sono concorsi pubblici, soggetti alle procedure di impugnazione per gli atti della pubblica amministrazione.

Università, test di ingresso e diritto allo studio

15/09/2009

Negli ultimi anni la scelta e l'iscrizione all'Università si sono complicate notevolmente per effetto della differenza nelle modalità di accesso che alcune sedi universitarie hanno adottato. Sempre più spesso, infatti, la scelta della sede da parte di uno studente non dipende tanto dalla qualità dell'insegnamento, dall'organizzazione interna o dai migliori contatti con le Università straniere, ma soprattutto dalla preselezione richiesta per l'iscrizione, che costituisce uno sbarramento invalicabile per tanti ragazzi. Secondo i dati comunicati da Unione degli Universitari (UDU), infatti, sono circa 140.000 ogni anno gli studenti cui è negato l'accesso agli studi accademici: tasse altissime, numero chiuso, poche borse di studio e costi elevati per il mantenimento sono le ragioni che costringono molti giovani a studiare fuori sede, facendo dello studio un diritto a caro prezzo.

 

Normativa e test di ammissione

La legge 2 agosto1999 n. 264 ha istituito le "Norme in materia di accessi ai corsi universitari", stabilendo la programmazione a livello nazionale degli accessi a un elenco definito di corsi di laurea, ma lasciando uno spazio aperto per i "corsi universitari di nuova istituzione o attivazione su proposta delle università", opportunità che di fatto ha scatenato la proliferazione dei test di ammissione. Il numero dei posti disponibili alle matricole è determinato in base a una serie di criteri: numero di posti nelle aule, attrezzature e laboratori scientifici per la didattica, personale docente, personale tecnico, servizi di assistenza e tutorato, numero dei posti disponibili per i tirocini. Un eventuale profilo di irregolarità della previsione del test di ammissione potrebbe essere valutato proprio in relazione ai presupposti necessari per contingentare l'accesso agli studi.

Ogni anno la modalità e il contenuto delle prove deve essere stabilito con apposito decreto ministeriale (è vigente il D.M. 18 giugno 2009) corredato da una serie di allegati che contengono le materie che costituiscono gli argomenti di esame e le modalità di esecuzione della prova. A questo riguardo è importante ricordare che la lettura di queste regole è fondamentale, perché il loro mancato rispetto potrebbe determinare l'annullamento dell'intera prova. I testi delle norme in questione si possono trovare online al sito internet www.miur.it.

 

Criteri di valutazione delle prove

L'articolo 6 del decreto ministeriale 18 giugno 2009 prevede che per la valutazione delle prove si tenga conto dei seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta;

meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data;

b) in caso di parità di voti, prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

c) in caso di ulteriore parità, si tiene conto di quanto segue:

* per i corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica;
* per i corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica;

* per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura linguistica e ragionamento logico, cultura pedagogico-didattica, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica. In caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane."


I termini del ricorso

In termini strettamente giuridici, i test di ingresso sono veri e propri concorsi pubblici, soggetti quindi alle procedure di impugnazione previste per gli atti della pubblica amministrazione. Dalla data di pubblicazione della graduatoria dei risultati ed entro i 60 giorni, quindi, è possibile presentare ricorso al TAR, oppure entro 120 giorni presentare il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

Le garanzie della Costituzione

La Costituzione è da considerare sempre il faro che dipana la nebbia che avvolge l'evoluzione del nostro ordinamento. La luce che la Costituzione getta su questa nuova babele dei test di ingresso è quella dell'articolo 3 il quale afferma che è compito della Repubblica quello di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza di cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana.." . Questa norma va abbinata all'articolo 34, il quale stabilisce il diritto allo studio e l'obbligo da parte della Repubblica di renderlo effettivo con "borse di studio, assegni e altre provvidenze". Chissà se alla luce della situazione che "di fatto" si è creata negli ultimi anni, qualcuno impugnerà la mancata ammissione all'iscrizione a un corso di laurea a numero chiuso anche in relazione al danno di carattere economico che deriva dalla possibilità di accedere comunque agli studi scelti ma in una sede disagiata e più costosa!

 

Olivia Flaim

Comitato Italiano dell'Assicurazione di Tutela Legale

 

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