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I Service Provider sono gli intermediari della rete Internet con gli utenti finali

Truffe e reati on line: quando è responsabile il provider?

28/10/2009

Non c'è quasi più persona, nell'emisfero occidentale del globo, che non utilizzi internet. Il rapporto con il web è ormai quotidiano per centinaia di milioni di uomini e donne, ma raramente ci fermiamo a riflettere sul fatto che questa relazione con il world wide web non è (non può essere) diretta, ma è sempre mediata da un Internet Service Provider, che fornisce il servizio di accesso alle pagine web. Il moltiplicarsi di reati sul web ha portato in primo piano questa tipologia di servizio, in merito alla quale non è ancora chiaro quali responsabilità abbia in merito a eventuali truffe a danno degli utenti. Scopriamo insieme cosa dice in merito la nostra giurisprudenza.

 

Il servizio degli ISP

Un internet service provider (in breve detto ISP) è un "fornitore di servizi Internet", un gestore di servizi informatici. Spesso si usa anche solo il termine abbreviato provider, ma solo quando sia chiaro che il contesto è informatico. In altre parole, l'ISP è una struttura commerciale vera e propria con una sua organizzazione, il cui scopo è offrire agli utenti servizi inerenti Internet, quali per esempio l'accesso alla rete e i servizi di posta elettronica. Entrando maggiormente nel dettaglio, si può aggiungere che i service provider sono operatori che garantiscono il collegamento tra la rete telefonica e l'accesso in Internet. Per entrare in Rete è necessario un Internet Protocol con il quale il computer viene identificato. Il service provider, per poter garantire l'accesso, ha così due rapporti, di cui uno con il gestore della rete di telecomunicazione e l'altro con il Network information service, la cui funzione in Italia è assolta dal Gruppo di Armonizzazioni Reti e Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'accesso si sostanzia in tre "servizi": a) l'accesso ad Internet con una rete telefonica commutata; b) posta elettronica; c) fornitura di uno spazio sul server del provider per la memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio. I Service Provider possono essere considerati intermediari della rete Internet con gli utenti finali, caratterizzandosi per la prestazione di servizi a carattere continuativo. Questo tipo di attività vede infine coinvolti gli ISP, i clienti e gli eventuali terzi che potrebbero subire danni o pregiudizi di diverso genere. (per maggiore dettaglio vedi allegato "La natura giuridica e la responsabilità civile degli ISP. Il punto della giurisprudenza").

 

Quando l'illecito cade in Rete

Qualche esempio tratto dall'esperienza giurisprudenziale può aiutare a individuare i termini del problema. Sono stati oggetto di giudizi civili e penali i casi di divulgazione di materiale pedopornografico avvenuto in via automatica mediante l'utilizzo di appositi programmi di scaricamento da Internet, che ne consentano al tempo stesso la condivisione con altri utenti (ad esempio il programma "peer-to-peer" di condivisione dei file eMule), oppure la discussione sulla possibilità di poter applicare alle pubblicazioni su Internet le stesse garanzie e regole correnti per i reati a mezzo stampa, oppure ancora la commissione del reato di diffamazione a mezzo della rete. Si discute per esempio della responsabilità a carico dell'utente ed eventualmente anche dell'ISP per il caso di danno arrecato a terzi per utilizzo illecito di una password.

 

L'orientamento della giustizia

In alcune pronunce è stata riconosciuta la responsabilità extracontrattuale del provider derivante dall'articolo 2043 del codice civile, il quale dice: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno", mentre altre volte è stata riconosciuta la responsabilità del gestore del sito per fatti illeciti commessi da terzi. Un orientamento dei tribunali riconosce la responsabilità del provider, per la circostanza della copertura da parte del provider stesso dell'anonimato dell'utente, in relazione all'illecito commesso da colui che si serva degli strumenti forniti dal prestatore. Per questo orientamento giurisprudenziale la figura del provider è stata equiparata a quella del direttore di giornale (Tribunale di Cuneo 23 giugno 1997; Tribunale di Roma 4 luglio 1998). Un orientamento diverso afferma che il provider non possa essere responsabile per il semplice fatto di offrire l'accesso alla rete o lo spazio sul proprio server mettendo in dubbio l'assimilabilità del sito Internet a una testata giornalistica. In particolare il problema della qualificazione della responsabilità civile e penale del provider dipende da quanto i giudici riterranno di far "pesare" il suo obbligo di sorvegliare i contenuti di quanto verrà messo a disposizione della rete, tenendo sempre presente, per quanto riguarda la responsabilità penale, che essa è personale, a norma dell'art. 27 della Costituzione, e che quindi non potrà essere giudicato colpevole un ISP per un reato commesso da un utente. Salvo naturalmente il caso in cui il provider abbia consapevolmente e concretamente agevolato il terzo nel commettere la fattispecie criminosa, nel qual caso la responsabilità gli sarà addebitata a titolo di concorso nel reato.

 

Le responsabilità del provider

In definitiva, secondo l'orientamento della giurisprudenza civile e penale, la responsabilità del provider è configurabile in tutte le ipotesi in cui vi sia da parte dello stesso una violazione diretta di una norma in relazione all'attività posta in essere (ad esempio, violazione di un marchio registrando un sito) o al contenuto della stessa (offerta di software pirata, diffusione di materiale pornografico, diffamazione, esercizio di attività finanziaria abusiva). Si tratta quindi sempre della normale responsabilità che grava su chiunque per fatto proprio in relazione all'offerta di contenuto all'interno di pagine web.

 

Olivia Flaim

Comitato Italiano dell'Assicurazione di Tutela Legale

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