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Chi subisce il frastuono altrui ha diritto a un risarcimento del danno

Sogno di una notte di mezza estate: silenzio!

07/07/2009

È l'imperativo categorico delle serate estive: cercare un pó di refrigerio dopo aver subito l'afa diurna, magari affacciati alla finestra di casa o comodamente seduti sul proprio terrazzo sorseggiando una bibita fresca. Molte volte, però, non è sufficiente fuggire al tormento del caldo, perché spesso i rumori molesti provenienti dal bar sotto casa o la musica assordante dei locali nei dintorni impediscono a tanti di godere il meritato riposo. Le nostre nonne smorzavano le euforie cittadine a suon di secchiate d'acqua, consuetudine quasi caduta in disuso, ma prima di ricorrere a mezzi estremi per difendersi dai disturbatori notturni è bene sapere quando un suono è considerato molesto dalla normativa italiana.

 

Gli effetti del rumore sulla salute

Come sappiamo, oltre una certa soglia qualsiasi suono si trasforma in rumore, fastidio che può causare disagi psicofisici ed effetti negativi sulle funzioni vegetative dell'organismo umano. È stato accertato, infatti, che il rumore provoca danni ad alcuni valori di compensazione del sangue con aumento di determinate cellule, altera la funzione digestiva e più in generale possiede un generico potere di depressione delle capacità mentali con scadimento di quasi tutte le funzioni dell'intelligenza e in particolare dell'attenzione, con conseguente pregiudizio per l'attività lavorativa nonché sull'apprendimento, di cui riduce l'efficienza.

 

Quando un rumore lede il diritto alla quiete?

Non tutti i suoni, ovviamente, concretizzano un disturbo potenzialmente patogeno per gli individui, tant'è che nel nostro codice civile l'art. 844 impedisce (tra le altre cose) quelli che superano la normale tollerabilità riconoscendo a favore di chi subisce quel frastuono il diritto a richiedere il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2059 del codice civile. Il summenzionato art. 844 pone a carico del Giudice, inoltre, l'onere di contemperare le esigenze della produzione (quando i suoni assordanti derivano dall'esecuzione di un'attività produttiva) con le ragioni della proprietà, tenendo conto anche di un determinato uso. È compito del Giudice esaminare per ogni singolo caso il tipo di suono emesso in un determinato contesto e valutare se questo abbia o meno superato i limiti della normale tollerabilità. In ausilio al lavoro dei magistrati, allo scopo di definire il nebuloso concetto della "normale tollerabilità", è intervenuta la giurisprudenza di merito, che ha definito rumori molesti tutti gli stimoli sonori "non graditi all'orecchio umano e che per le caratteristiche di intensità e durata possono diventare patogeni (Tribunale di Napoli 17 novembre 1990). La Corte di Cassazione, inoltre, è intervenuta specificando che per suoni eccedenti la normale tollerabilità devono ritenersi le immissioni rumorose che esorbitano di oltre tre decibel la rumorosità di fondo (Cass. 1151/03). I cittadini, ancor prima di agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni possono richiedere alle ASL territorialmente competenti di intervenire direttamente o per il tramite di uffici pubblici all'uopo preposti per misurare i decibel del suono considerato fastidioso.

 

Disturbo del riposo e sanzioni penali

Coloro i quali disturbano il risposo delle persone mediante schiamazzi o rumori ovvero abusando di strumenti sonori o segnalazioni acustiche sono puniti dall'art. 659 del codice penale con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 300 euro, somma quasi raddoppiata a carico di chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'Autorità. Pertanto attività lavorative rumorose come quella di alcuni artigiani o di determinate industrie possono essere considerate legittime da una normativa ad hoc, a meno che lo svolgimento delle stesse comporti l'emissione di suoni esorbitanti rispetto a quanto regolamentato. In tal caso, infatti, la sanzione pecuniaria è comminabile anche all'azienda. Una lesione dell'ordine pubblico e della pubblica tranquillità è anche imputabile a soggetti privati che con atteggiamenti censurati dall'articolo in esame emettono suoni molesti eccedenti la normale tollerabilità, mediante i quali turbano il sonno e il riposo dei cittadini.

 

Responsabilità dei gestori dei locali

Anche i gestori dei locali possono rispondere di fronte alla legge per disturbo alla quiete pubblica: la Suprema Corte ha sancito, infatti, che "... devono essere multati i gestori dei locali che mettono gli impianti di diffusione della musica all'esterno degli stessi durante gli orari notturni, indipendentemente dal fatto che i cittadini sporgano o meno denuncia per disturbo della quiete pubblica...(omissis)... bastando il semplice accertamento della polizia o dei carabinieri (Cass. 25716/08)". Il disagio provocato dagli schiamazzi notturni degli avventori dei pubblici esercizi può arrivare a diventare una forma di vero e proprio inquinamento acustico, con danno alla salute delle persone. A questo riguardo è riconosciuta facoltà al Sindaco di emanare un'ordinanza con la quale viene modificato l'orario degli esercizi commerciali incriminati a tutela dell'interesse pubblico e della collettività colpita da tali disagi. L'estate del 2009 ha già mietuto le sue prime vittime poiché numerosi locali sono già stati multati per schiamazzi notturni e disturbo alla quiete pubblica, ma il sentore è che questo sia purtroppo solo l'inizio di una stagione "calda".

 

 

Paola Di Capua

Comitato Italiano dell'Assicurazione di Tutela Legale

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