Quando la truffa corre sul filo
15/04/2009
È capitato a tutti di ricevere la classica telefonata dell'operatore di turno che cerca di propinarci l'ultima offerta commerciale, che prevede una serie di servizi e vantaggi "esclusivi". Il più delle volte, la condizione per accedere alla fantastica offerta è cambiare operatore telefonico per passare a quello nuovo, potenzialmente più conveniente.
Disservizi e casi limite
Chi cede alla tentazione, troppo spesso all'arrivo della prima bolletta si trova un'amara sorpresa: una bolletta stratosferica che non rispecchia in alcun modo gli importi concordati, con l'aggiunta di servizi mai richiesti e una rabbia via via crescente, visto che la sgradita novità è spesso accompagnata dalla disperazione che coglie il malcapitato nell'inutile tentativo di mettersi in contatto con un operatore che possa chiarire la situazione. Un esempio estremo è accaduto pochi mesi fa in provincia di Milano a una famiglia che, pensando di comprare due cellulari e una terza scheda da usare come chiavetta per la navigazione in Internet a un prezzo fisso "tutto compreso" si è vista recapitare una "bolletta-mostro" da ben 46.000 euro per un presunto consumo bimestrale. Di fronte al Corecom - istituzione regionale alla quale il cittadino deve fare riferimento in prima istanza per verificare la possibilità di una conciliazione bonaria - la Compagnia telefonica si è giustificata affermando che l'importo abnorme era stato determinato da un uso scorretto delle sim ma ciononostante, visto l'impatto sociale della notizia, è stata indotta all'annullamento della bolletta.
Il reato di truffa contrattuale
Il reato di truffa contrattuale da parte di un determinato atteggiamento delle Compagnie telefoniche è rubricato all'art. 640 del Codice Penale. Il nostro ordinamento giuridico, infatti, partendo dai principi fondamentali dell'articolo 2 della Costituzione italiana relativo ai diritti inviolabili dell'uomo e prendendo atto della centralità e della grande rilevanza sociale dei rapporti giuridici patrimoniali, appresta un'adeguata tutela al procedimento di formazione della volontà dei contraenti, nonché alla buona fede contrattuale, elemento fondamentale nei rapporti commerciali. In particolare, ravvisa il delitto di truffa contrattuale ogniqualvolta un contraente, attraverso una condotta consistente in raggiri e artifizi, ovvero in qualunque genere di simulazione o dissimulazione (non essendo necessaria una particolare e astuta messa in scena), induca l'altro contraente in errore determinandolo alla conclusione di un contratto che altrimenti non avrebbe mai concluso o avrebbe concluso a condizioni diverse. È bene rilevare che il reato viene a configurarsi anche nei casi in cui la Compagnia telefonica realizzi una condotta omissiva, evitando dolosamente di fornire all'altro informazioni e dati rilevanti per la formazione del consenso. Il reato in questione è la violazione del principio della buona fede contrattuale, vero e proprio obbligo giuridico imposto ai contraenti dall'art. 1337 del Codice Civile nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.
La svolta del decreto Bersani
Al fine di apprestare una tutela più adeguata al consumatore, la legge di conversione del cosiddetto Decreto Bersani (Legge 40 del 2 aprile del 2007) ha introdotto una serie di misure urgenti anche inerenti la regolamentazione dei contratti telefonici. Tra le più importanti c'è sicuramente quella della trasparenza dei prezzi, in base alla quale le Compagnie hanno l'obbligo di evidenziare nel dettaglio le singole voci che compongono le offerte commerciali, in modo da facilitare il confronto tra gli operatori e permettere la concorrenza tra le imprese del settore. In secondo luogo l'eliminazione delle scadenze, che prescrive il divieto per gli operatori di fissare limiti temporali all'utilizzo del traffico o dei servizi acquistati dai consumatori, sia in abbonamento, sia in modalità ricaricabile. Gli unici limiti temporali sono consentiti per offerte promozionali che comportino prezzi più favorevoli per i consumatori. Merita di essere segnalata anche la norma che regola il recesso dal contratto, secondo la quale il consumatore può recedere dal contratto in qualunque momento senza oneri a suo carico (è concesso solo l'addebito di costi effettivamente sostenuti dalla compagnia per l'erogazione del servizio). I contratti stipulati, inoltre, devono prevedere la facoltà di recesso entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
La conciliazione: a chi rivolgersi
Nel caso in cui la Compagnia telefonica commetta azioni illegittime (attivazione di servizi non richiesti, addebito di costi non documentati, disservizi dell'operatore, ecc.) e, comunque, in caso di contenzioso con la Compagnia stessa, è concesso al consumatore lo strumento della conciliazione, divenuto obbligatorio con la Legge 249 del 31 luglio 1997. Allo scopo intervengono i Corecom (Comitato Regionale per le Comunicazioni) che operano in quasi tutte le regioni su delega dell'Autorità Garante. In mancanza di questi gli utenti possono esperire il tentativo presso le Camere di Commercio territorialmente competenti, oppure presso gli organismi di conciliazione elencati dall'AGCOM. Obiettivo di tale procedura è quello di far incontrare le parti (molte volte assistite dai propri legali o dalle associazioni dei consumatori) per addivenire a una conciliazione bonaria. L'apertura del tentativo di conciliazione sospende i termini per l'azione in sede giudiziale che, in ogni caso, non può essere proposta sino a quando non sia decorso il termine di trenta giorni utili per l'esperimento della conciliazione. L'accordo sottoscritto dalle parti definisce la vertenza e costituisce titolo esecutivo ma, al contrario, il mancato raggiungimento di un accordo apre il via all'azione giudiziaria dinnanzi al Giudice ordinario competente ovvero l'AGCOM. È bene rilevare, infatti, che anche l'Autorità Garante è dotata di un potere sanzionatorio di carattere prevalentemente pecuniario.
Nonostante i rimedi preposti dal Legislatore, tuttavia, è ancora alto il numero di consumatori che lamenta contenziosi con le compagnie telefoniche. Quali sono le ragioni di questa situazione? Forse la normativa non è così severa come sembra, oppure sono insufficienti i controlli esercitati dagli organi competenti.
Paola Di Capua
(Comitato dell'Assicurazione di Tutela Legale)
- all1_art.640codicepenale.pdf [39 Kb]
- all2_art1337codicecivile.pdf [38 Kb]
- all3_legge2aprile2007n40.pdf [103 Kb]
- all4_legge31luglio1997n249.pdf [81 Kb]

