Patente nautica, il modo più veloce per vivere il mare in sicurezza
30/03/2010Come per la circolazione stradale, anche "andar per mare" ha le sue regole, che di recente hanno visto l'introduzione di rilevanti novità in materia di rilascio della patente nautica.
Le unità da diporto
Prima di parlare di regole, tuttavia, è necessario fare una distinzione preliminare tra le differenti tipologie di unità da diporto, distinguendo tra natanti, imbarcazioni e navi, precisando che con la riforma della nautica le unità da diporto non si distinguono più in base al mezzo di propulsione. I natanti sono quelle unità da diporto, a vela o a motore, di lunghezza pari o inferiore a 10 metri; le imbarcazioni sono unità, sempre a vela o a motore, di lunghezza compresa tra 10 e 24 metri, mentre le navi sono mezzi di lunghezza superiore a 24 metri.
Tre categoria di patente
Fatte queste distinzioni, è necessario passare all'esame di quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 - ossia il nuovo codice per la nautica da diporto - e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 luglio 2008, n. 146 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008 (decreto di attuazione previsto dall'art. 65 del Codice della nautica) che ha abrogato il vecchio Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche), onde comprendere quali requisiti e titoli abilitativi occorra possedere per poter condurre un mezzo nautico. In particolare il nuovo Decreto Ministeriale individua tre tipologie di patenti nautiche per il diporto. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto entro dodici miglia dalla costa oppure senza alcun limite dalla costa. La patente A può essere rilasciata per le unità a motore, a vela oppure a propulsione mista. Le patenti B abilitano al comando delle navi da diporto: i titolari possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista. Infine, le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri. In questo caso è richiesta la presenza a bordo di un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare. L'unità, inoltre, deve essere munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, di individuare la persona e disattivare il pilota automatico e l'arresto dei motori. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori di particolari patologie (indicate nell'allegato I al Decreto), ma questo non significa che le persone con disabilità non possano ottenere anche le patenti di categoria A o B, come vedremo in seguito.
Quando la patente è obbligatoria
Le patenti vengono rilasciate dalle capitanerie di porto, oppure dagli uffici circondariali marittimi o dalla motorizzazione civile a seconda del limite della navigazione dalla costa. Ma quando è obbligatoria la patente nautica? Innanzitutto per la navigazione con natanti e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW (pari a 40.8 Cv) e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel; ciò vuol dire che se la potenza massima rientra nella norma, cioè è uguale o inferiore a 40.8 Cv, ma la cilindrata supera quelle indicate sopra, scatta l'obbligo della patente, e viceversa. Vige, poi, l'obbligo di possesso della patente nautica per la conduzione di tutte le unità in navigazione oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione. Da ultimo, la patente nautica è necessaria per la condotta delle moto d'acqua, senza tener conto della potenza del motore, e per esercitare lo sci nautico.
I requisiti della patente nautica
Per ottenere la patente nautica è necessario avere compiuto i 18 anni di età ed essere in possesso da almeno tre anni della patente di categoria A senza alcun limite dalla costa. Per le unità conducibili senza patente le età minime sono di 14 anni per i natanti senza motore, a vela con superficie velica superiore a 4 mq nonché unità a remi, che navigano entro un miglio dalla costa; 16 anni per i natanti a motore, per i natanti a vela con motore ausiliario e i motovelieri con motori di potenza inferiore ai 30 KW (pari a 40.8 HP) e relative cilindrate; 18 anni per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motovelieri e per quelle a motore di potenza inferiore ai 30 KW e relative cilindrate che navigano fino a sei miglia dalla costa, nonché per gli acquascooter o le moto d'acqua. Vanno segnalati, inoltre, i requisiti fisici necessari per poter ottenere il conseguimento della patente nautica, stabiliti nell'art. 36 del nuovo regolamento di attuazione stabilendo che non possono ottenere la patente nautica coloro che sono affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali che non siano compatibili con la sicurezza della navigazione. Il giudizio in proposito è demandato a un medico pubblico che può rilasciare certificazioni di idoneità solo quando accerti e dichiari che le stesse non pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita.
Più trasparenza alla burocrazia
In definitiva, la nuova normativa concernente la nautica da diporto ha posto ordine in materia dirimendo alcuni dubbi e ambiguità presentate dalla precedente disciplina, favorendo altresì la semplificazione e la trasparenza amministrativa delle varie pratiche burocratiche. È evidente, poi, la finalità del nuovo codice della nautica di migliorare la sicurezza in mare anche portando all'aumento delle dimensioni (e quindi della sicurezza) dei natanti. Nonostante ciò, è ancora presto per poter dare giudizi definitivi sull'efficacia della nuova normativa in relazione alla reale riduzione degli incidenti nautici.
Gabriele Fodella
Comitato Italiano dell'Assicurazione di Tutela Legale

