Articoli con approfondimento

Ecco come difendersi dalla malasanità

14/04/2008

Un ennesimo caso di malasanità è venuto alla luce e con esso i relativi responsabili. Infatti è di questi giorni la notizia dell'arresto di Marco Basile, un medico pescarese, accusato di aver ucciso una paziente nel gennaio del 2007. Le accuse contro il medico sono emerse dopo che Basile ha falsificato i verbali della sua operazione. Ora Basile rischia di dover scontare molti anni di carcere, visto che se non avesse agito in questa maniera sbagliata, su di lui sarebbe gravata solo l'accusa di omicidio colposo. Invece il fatto di aver voluto nascondere la verità ha portato alle successive indagini e all'amara scoperta. Ma come può difendersi il cittadino sul piano giuridico da questi casi

Di Matteo Bianchi

"Malasanità" e "diritti del malato"...espressioni che nelle ultime settimane sono apparse spesso sulle prime pagine dei media italiani; tra un dibattito elettorale e una nuova e schiacciante prova sull'omicidio del giorno infatti, i titoli ci parlano spesso di "errori medici", "malasanità", "disattenzioni" fino ad arrivare al recente caso di "falsificazioni di cartelle cliniche". Lo sappiamo bene: gettare la croce addosso alla disgraziata categoria di turno è lo sport nazionale, a ragione o a torto ci sono passati tutti: dalla "casta" dei politici a banche e assicurazioni, dai notai ai dipendenti pubblici "fannulloni"....fino ad una delle professioni più tartassate: i medici. Medici che loro malgrado, godono infatti di un particolare onore/onere ovverosia di avere quotidianamente a che fare con un bene particolarmente prezioso per il cittadino, un bene a cui quest'ultimo risulta essere particolarmente legato: la salute; un diritto, tra l'altro, cui anche la Carta Costituzionale fa esplicito richiamo tanto da averlo espressamente garantito con l'art. 32 che così recita "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dello individuo e interesse della collettività..." al punto da garantire "...cure gratuite agli indigenti" [1]. Proprio sulla base di questo preciso assunto sancito dalla nostra Carta Costituzionale, il cittadino si aspetta che la propria salute sia trattata con particolare cura, sia garantita efficacemente e, al bisogno, sia adeguatamente preservata.

Dopo questa breve premessa e prima di addentrarci nell'argomento occorre un'ulteriore precisazione: quello del medico è un lavoro difficile proprio per quell'onore/onere di cui si è scritto, e può essere fonte a volte di grandi soddisfazioni (umane e professionali), altre di cocenti delusioni (pure umane e professionali); come in tutti i lavori è possibile sbagliare e si cerca di farlo il meno possibile ma comunque può capitare. La precisazione era doverosa per tutti i medici, uomini e donne che ogni giorno si impegnano per salvare migliaia di vite, impegno per cui i nostri "grazie" non saranno mai sufficienti. Allo stesso tempo, tuttavia, occorre anche guardare l'altra faccia della medaglia: ovverosia la posizione del paziente che si trovi a incappare in un caso di cure inadeguate o per dirla con un termine giornalistico di "malasanità". Che fare allora? Innanzitutto è bene ricordare come la legislazione nazionale e quella europea hanno cercato di fornire se non una risposta, quantomeno degli strumenti con cui il cittadino/paziente possa tutelare i propri interessi. Da una parte infatti riconoscendo come gli Enti sanitari debbano fornire non solo assistenza e cure ai pazienti, ma anche tutelarli in ogni aspetto; a tal proposito a tutela del malato è stata creata la Carta dei diritti e dei doveri del malato [2], che sancisce le regole base per la tutela dei diritti del malato. Già nel primo articolo, infatti, si evince che il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura e attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose.

In un altro punto chiave della Carta si stabilisce inoltre come il paziente ha diritto di proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati, sul cui esito deve essere poi tempestivamente informato. Dall'altra sono quattordici i punti chiave sui diritti del paziente sanciti dalla Carta europea dei Diritti del malato redatta a Bruxelles nel 2002 [3], Carta che raggruppa i diritti inalienabili del paziente che ogni paese dell'Unione europea dovrebbe tutelare e garantire. Carte e Diritti.....d'accordo...ma quando poi si rende necessario calare nella realtà questi nobili principi? qui purtroppo possono cominciare i dolori, tra lungaggini della giustizia e difficoltà di dimostrare le proprie ragioni. Sul punto, allora, interviene la giurisprudenza a porre (non sempre efficacemente) dei punti fermi ed al riguardo è recentissima una sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni unite (sentenza 20 novembre 2007- 11 gennaio 2008 n.577 [4]) che, tra l'altro, ha sancito come "In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Comporterà al debitore dimostrare o che l'inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente (quando è riconosciuto nesso causa-effetto a livello sanitario ndr ) rilevante".

Per chi già conosce l'annoso dibattito sulla responsabilità medica (professionale e aziendale) risulta subito chiaro l'impatto che tale pronuncia sarà in grado di produrre nelle vertenze civili di malasanità ; ma per chi non conosce gli esatti termini della questione, s'impone una seppur breve panoramica sui principali aspetti toccati da questa importante sentenza. Innanzi tutto una premessa: il paziente o, nei casi più drammatici, i familiari/eredi del paziente deceduto che intendessero rivolgere richieste di risarcimento per presunti danni subiti nel corso di un ricovero/intervento chirurgico, possono rivolgersi alla struttura ove il paziente era ospitato e/o ai medici coinvolti nell'errato intervento. Nell'esposizione degli elementi di diritto la Cassazione ha, infatti, precisato che esiste una autonoma e distinta responsabilità della struttura da una parte e del medico dall'altra. In particolare, il rapporto paziente-struttura consiste in un atipico contratto a prestazioni corrispettive, che già altra recente giurisprudenza aveva denominato come "contratto di spedalità" o di "assistenza sanitaria" ed al quale vanno applicate le regole ordinarie sull'inadempimento contrattuale fissate dal codice civile. In questi termini, la responsabilità della struttura verso il paziente danneggiato (o i di lui eredi) è ravvisabile non solo (indirettamente) per fatti colposi imputabili al medico dipendente, ma anche per fatti riconducibili al personale ausiliario, nonché, ed in via diretta, per quelli riconducibili alla struttura medesima. La Struttura deve infatti fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cd. di protezione e accessori. Per quanto concerne, invece, il rapporto paziente-medico, la giurisprudenza degli ultimi anni aveva già sciolto uno spinoso problema, ossia se la responsabilità del medico-dipendente dovesse essere ricondotta (al pari di quella del medico che opera in libera professione) alla responsabilità contrattuale o, al contrario, a quella extracontrattuale. La questione non era di poco conto, in quanto coinvolgeva importantissimi aspetti della difesa del paziente. Quest'ultimo, infatti, a seconda dell'accoglimento dell'una piuttosto che dell'altra tesi, avrebbe subito una prescrizione quinquennale del proprio diritto al risarcimento (ex articolo 2947 Cod. Civ. [5]) ovvero decennale (ex art. 2946 Cod. Civ.[6], la c.d. prescrizione ordinaria) nei confronti del responsabile di danno. Inoltre, e qui si è particolarmente concentrata l'attenzione della citata sentenza, differenti sarebbero state le conseguenze in ordine al riparto dell'onere della prova. Da una parte, infatti, vige la regola generale dettata dall'art. 2697 Cod. Civ.[7], in base alla quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"; dall'altra vige l'opposto principio (la c.d. inversione dell'onere della prova) di cui all'art 1218 Cod. Civ.[8] in materia di obbligazioni (e quindi di contratti) secondo cui è il debitore (nell'ipotesi, il medico o la struttura) a dover provare che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile.

Su tali questioni, le Sezioni unite hanno inteso porre un punto fermo: tanto la responsabilità della struttura, quanto quella del medico dipendente hanno natura contrattuale. Se è vero, infatti, che il paziente non stipula un vero e proprio contratto direttamente con il medico che lo prende in cura, è altrettanto vero che con quest'ultimo instaura un rapporto definibile come "contatto sociale", sussumibile nell'alveo del rapporto giuridico contrattuale (sussumere nel linguaggio giuridico significa ricondurre un caso specifico a uno generale che lo possa comprendere ndr). Con tali premesse e nell'ottica di meglio definire i reciproci oneri nel rapporto paziente-struttura-medico nell'ambito di una ipotetica vertenza civile per responsabilità sanitaria, la Cassazione ha dunque e infine delineato un principio che possiamo riassumere in 3 punti.

Il paziente deve:

1. Dimostrare il contratto con la struttura o il contatto sociale con il medico dipendente; 2. Dimostrare il danno, vale a dire l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova; 3. Dimostrare che il danno è frutto di inadempimento della struttura e/o del medico; Mentre la struttura e il medico dovranno invece fornire la prova che il loro comportamento non costituisce inadempimento in quanto non ha concretizzato un aggravamento della patologia o l'instaurazione di una patologia nuova.

 


 

[1] Cfr. Articolo 32 dalla Costituzione Italiana.

[2] Cfr. Carta dei Diritti e dei Doveri del Malato.

[3] Cfr Carta Europea dei Diritti del Malato.

[4] Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 20 novembre 2007-11 gennaio 2008 n.577)

[5] Cfr. articolo 2947 del Codice Civile.

[6] Cfr. articolo 2946 del Codice Civile.

[7] Cfr. articolo 2697 del Codice Civile

[8] Cfr. articolo 1218 del Codice Civile

Allegati
    Iscriviti ora Newsletter Info-Legal
    Web Agency Intesys