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Diritti e doveri del migliore amico dell'uomo

18/06/2008

La cronaca vede spesso i cani protagonisti, talvolta come vittime, talvolta come aggressori, altre volte come eroi.
L'ultimo caso in ordine di tempo è quello accaduto a Merate in provincia di Lecco dove un cane bassotto di nome Burrito lasciato solo a casa dalla padrona, è riuscito a inviare una telefonata proprio a uno degli amici con cui la donna era a cena, mordendo il cellulare sul tasto invio, dove era ancora memorizzata l'ultima chiamata. La padrona si era dimenticata a casa il telefonino e quando l'amico ha riconosciuto il numero sul display, c'è stato un momento di imbarazzo e panico. Oppure come il povero cane gettato in un bidone della spazzatura da un quarantenne pizzaiolo di Gallipoli in provincia di Lecce, subito denunciato per maltrattamenti.
Ma come abbiamno anticipato i fidati amici a quattro zampe e i loro padroni hanno diritti e doveri, ecco quali.

Di Paola Di Capua e Pierluigi Lissandron

Una recente ordinanza del 14 gennaio 2008 del Ministero della Salute torna sul tema della convivenza tra uomo e animale confermando quanto già espresso con analogo provvedimento del 12 dicembre 2006: ossia la necessità di dettare linee guida sul comportamento che l'uomo deve adottare nei confronti degli animali (in particolare gli esemplari di razza canina), tanto per salvaguardare l'incolumità pubblica, quanto per tutelare i diritti degli animali stessi.
L'ordinanza 2008 conferma, così, una lunga serie di obblighi e divieti a carico dei possessori/detentori di cani appartenenti a determinate razze (di cui viene fornita lista analitica, aggiornata periodicamente) la cui istintività può trasformarsi in pericolosità per causa di determinate attività dell'uomo.
In particolare viene fatto divieto di: addestrare al fine di esaltare l'aggressività dei cani; modificare l'aspetto dell'animale (il taglio alla coda, alle orecchie e la recisione delle corde vocali, se non per ragioni strettamente curative); operare selezione e incrocio tra razze allo scopo di sviluppare l'aggressività.
Viene inoltre confermato il divieto di possedere o detenere cani aggressivi per soggetti considerati già socialmente pericolosi (delinquenti abituali, persone soggette a misure di prevenzione personale o misure di sicurezza personale, chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni, ecc.) nonché per minori di anni diciotto.
Tra gli obblighi si evidenziano: quello di vigilare con particolare attenzione per evitare ogni possibile aggressione a terzi; quello di stipulare una polizza di responsabilità civile per danni a terzi causati dal proprio cane; quello di munire di museruola e tenere al guinzaglio il cane, quando ci si trovi in luoghi pubblici (strade, giardini, locali) o aperti al pubblico, nonché sui mezzi di trasporto pubblico, fatta eccezione per i cani dei non vedenti o non udenti, addestrati come cani giuda.
Tale ordinanza si pone in realtà in un ben più ampio contesto normativo, che prende le mosse dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, sottoscritta il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, con lo scopo di fornire un codice etico per sancire i diritti che spettano ad ogni animale.
I principi dettati da tale documento impongono di considerare l'animale non più come un semplice bene, di proprietà dell'uomo, bensì lo elevano a soggetto titolare di diritti e che come tale deve essere innanzitutto rispettato.
A partire dunque dalla Dichiarazione universale, il legislatore italiano, forte di questa nuova sensibilità, ha ritenuto doverosamente opportuno intervenire sull'impianto normativo italiano, introducendo una serie di nuove disposizioni finalizzate, appunto, al rispetto e alla tutela degli animali.
Tra queste norme assume un particolare rilievo la Legge 20 luglio 2004 n.189, che ha il particolare pregio di avere introdotto nel codice penale i reati di:
- uccisione di animali (art.544 bis Cod.Pen.; reclusione da tre a diciotto mesi);
- maltrattamento di animali (art.544 ter Cod.Pen.; reclusione da tre mesi a un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro - pena aumentata della metà se ne deriva la morte dell'animale)
- spettacoli o manifestazioni vietati (art.544 quater Cod.Pen.; reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 3.000 a. 15.000 euro);
- divieto di combattimento tra animali (art.544 quinquies Cod.Pen.; reclusione da tre mesi a tre anni e multa da 5.000 a 160.000 euro).
Allo stesso tempo, la Legge 189/2004 (All.4) ha altresì novellato il reato di abbandono di animali, già previsto e punito dall'art. 727 Cod.Pen., inasprendone la sanzione, affiancando all'ammenda di euro 1.000-10.000 l'arresto fino ad un anno.
Non v'è chi non veda nella nuova formulazione della noma la particolare attenzione rivolta dal legislatore ai purtroppo frequenti fenomeni di abbandono di animali nel periodo estivo.
Si tratta, dunque ed evidentemente, di una tanto attesa risposta all'accorata richiesta di intervento da parte dell'intera collettività nazionale, particolarmente sensibile agli episodi di spietata crudeltà nei confronti di poveri esseri indifesi.
A completare il sopra descritto quadro normativo-penale, si riportano le ulteriori disposizioni sanzionatorie:
-disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art.659 Cod.Pen.; arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 516 euro);
-omessa custodia e mal governo di animali (art. 672 Cod.Pen.; ammenda da 25 a 258 euro).
Questi, in breve sintesi, i riferimenti giuridici connessi alle sanzioni penali a carico di chi pone in essere comportamenti lesivi dei diritti degli animali.
Ma avere un amico a quattro zampe, comporta altresì responsabilità sul piano civilistico ed in particolare su quello del risarcimento del danno.
L'art. 2052 Cod.Civ. dispone infatti che: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
In altre parole, come anche confermato dalle molteplici pronunce sul tema da parte della Corte di Cassazione, l'eventuale danno cagionato da un animale non può che comportare la diretta responsabilità di chi ne è proprietario o di chi ne ha la seppur temporanea custodia, salvo che questi soggetti non siano in grado di dimostrare un evento fortuito, ossia un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (Cassazione civile, sez. III, 30 marzo 2001, n. 4742).
A chiusura del delineato contesto giuridico, residua la non meno importante questione relativa ai diritti dei proprietari di animali, ed in particolare quello di convivere pacificamente in un contesto condominiale con il proprio animale domestico.
Va evidenziato, sul punto, che quando non vengono violate le norme sopra descritte, il proprietario è assolutamente legittimato a tenere con sé il proprio amico a quattro zampe, addirittura in presenza di un regolamento condominiale che disponga in senso contrario.
Ed infatti, la copiosa giurisprudenza sul tema ha ribadito più e più volte il fondamentale principio espresso dall'art. 1138 comma 4° Cod.Civ, ove dispone che le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino.
Diversamente ragionando, si andrebbe ingiustificatamente a comprimere il diritto di proprietà genericamente inteso e come tale riconosciuto a ciascun individuo.
L'unica eccezione alla regola è riconosciuta allorché sia lo stesso proprietario ad autolimitare il suo diritto, per esempio accettando in un contratto di locazione una clausola che gli vieti di tenere animali nell'appartamento.

Fonti e citazioni normative:
All.1 - Ordinanza 12.12.2006;
All.2 - Ordinanza 14.01.2008;
All.3 - Dichiarazione universale dei diritti degli animali;
All.4 - Legge 20 luglio 2004 n.189;
All. 5- Articoli Codice Civile;
All. 6- Articoli Codice Penale.

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