Direct Marketing, la privacy dei cittadini attende il Registro delle opposizioni
12/01/2010Direct marketing, ovvero "la possibilità di intervenire sul cliente giusto al momento giusto e con il messaggio giusto": la definizione adottata dalle Poste Italiane per definire il marketing diretto sintetizza non solo uno scopo, ma più in generale una filosofia di approccio al mercato universalmente valida. Il direct marketing infatti non è solo una tecnica di vendita diretta ma più precisamente consiste in una forma di comunicazione fra aziende e potenziali clienti anche a scopo pubblicitario o di indagine di mercato o per la valutazione del grado di soddisfazione del prodotto già acquistato. Gli strumenti del direct marketing più utilizzati, oltre al telemarketing (che consiste nel contatto a mezzo telefonico sia fisso che mobile) sono la posta, l'invio di e-mail o di sms. Questo sistema di comunicazione permette una selezione accurata dei potenziali clienti attraverso l'acquisizione o la creazione di liste profilate, ovvero elenchi di possibili destinatari interessati (prospect) selezionati per tipologia di professione, reddito, stile di vita e abitudini di consumo. Esistono sul mercato anche delle liste già selezionate, reperibili da operatori detti list broker.
L'attualità del telemarketing
Considerato l'alto potenziale invasivo del telemarketing, strumento di comunicazione che entra direttamente nelle nostre case, il tema è stato recentemente all'esame del Governo e del Parlamento, soprattutto in relazione alle chiamate promozionali e pubblicitarie consentite se effettuate sulla base degli elenchi telefonici formati prima del 2005. Attualmente la regolamentazione dell'utilizzo degli elenchi di abbonati è contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, modificato nel febbraio e nel novembre 2009 al fine di rendere coerente la normativa italiana a quella europea in tema di vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Norme vigenti e comunicazioni indesiderate
L'articolo 129 del Codice in materia di protezione dei dati (D. L.gs 196/03) stabilisce che l'inclusione dei nominativi negli elenchi è consentito solo "a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali" indicando la necessità del consenso espresso e specifico qualora le informazioni contenute negli elenchi siano diverse dal fine indicato. Le comunicazioni indesiderate, invece, sono regolate dall'art. 130 dello stesso codice. Questa norma però ha subito un'importante modifica nel febbraio dello scorso anno, per effetto della quale "i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009", ciò vale anche in deroga ai diritti sull'informativa e sul consenso espresso dell'interessato. Successivamente, con una ulteriore modifica si è consentito a che il trattamento dei dati, ovvero l'utilizzo delle informazioni contenute negli elenchi telefonici pubblici ante 2005, possa avvenire anche in droga al diritto, previsto dall'articolo 7 del Codice"di opporsi in tutto o in parte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali".
I ritardi sul Registro delle opposizioni
La precedente regola è valida sempre che non si sia esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione della numerazione (cioè del proprio numero telefonico) in un Registro pubblico delle opposizioni. Tale registro, il cui funzionamento e accesso devono essere organizzati in modo da consentire che ogni utente possa chiedere che sia iscritta la propria numerazione al fine di evitare di ricevere chiamate non desiderate, deve ancora essere istituito. Solo da quel momento sarà possibile la manifestazione, in modo non equivoco, del dissenso all'utilizzo del proprio numero telefonico per le comunicazioni di tipo commerciale. Questo approccio ribalta il precedente sistema del consenso preventivo alle singole comunicazioni commerciali per via telefonica (opt in) per trasformarlo nella regola del dissenso (opt out) in mancanza del quale sono legittime le telefonate per finalità commerciali.
Una disciplina provvisoria
La Legge 166 del 20 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 entrata in vigore il 25 novembre scorso, stabilisce che il Registro delle opposizioni debba essere istituito entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione, e che fino al suddetto termine, oppure sino a quando non venga istituito il Registro pubblico delle opposizioni, restano in vigore i provvedimenti adottati in marzo dal Garante per la protezione dei dati personali. In definitiva, secondo il testo del comunicato stampa del 30 dicembre del Garante: "Gli operatori che telefoneranno agli abbonati dovranno ad ogni contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli interessati i loro diritti. Ma soprattutto dovranno registrare immediatamente l'eventuale contrarietà dell'abbonato ad essere nuovamente contattato. L'utente che non intende essere più disturbato avrà il diritto di conoscere l'identificativo dell'operatore al quale ha comunicato la sua volontà."
Il Codice del Consumo
Alcune novità normative sono state introdotte anche sul Codice del Consumo, il cui articolo 58 è stato sostituito dal seguente: "l'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore", fatta salva la disciplina prevista già descritta di cui all'articolo 130, del codice in materia di protezione dei dati personali.
Le sanzioni del Garante per la privacy
Il Garante per la privacy ha commentato la serie di provvedimenti sopra descritti con viva preoccupazione per il problema relativo delle "molestie ad abbonati e utenti, che, almeno fino a quando non sarà istituito il registro, si vedranno di nuovo massicciamente contattare da aziende, gestori telefonici, società di servizi con le offerte più diverse".Per ovviare agli ampi spazi di manovra consentiti dalla normativa e contenere gli effetti di una liberalizzazione di fatto del sistema dei contatti commerciali a mezzo telefonico, nel marzo 2009 il Garante ha predisposto una serie di regole e prescrizioni che dovranno essere rispettate dalle aziende in attesa che venga istituito il registro per le opposizioni. Tali regole sono sia di carattere precettivo, sia sanzionatorio, e consistono in una serie di obblighi, primo dei quali è quello di documentare le modalità di costituzione della propria banca dati (sistema che intende verificare l'effettiva anteriorità dell'elenco al 1° agosto 2005). In secondo luogo, l'impresa è obbligata a conservare la documentazione relativa al proprio elenco, specificando inoltre il nome del titolare del trattamento dei dati. L'impresa detentrice di un elenco di numeri di utenti è inoltre tenuta a registrare i nomi di coloro che si oppongono a ricevere comunicazioni di carattere commerciale e dei terzi per i quali essi operano. L'impresa, da ultimo, deve comunicare al Garante per la privacy il possesso di banche dati utilizzabili. Le sanzioni applicabili ai trasgressori sono commisurate rispetto a diverse fattispecie: quelle di carattere pecuniario vanno da 30.000 a 180.000 euro, ma si può arrivare a sanzioni di carattere penale applicabili nel caso in cui si attesti il falso in un procedimento avanti il Garante stesso. In conclusione, il Garante per la privacy ha posto tutti i limiti in suo potere a garanzia della privacy, ma a quanto pare finché non sarà deliberato il Registro pubblico delle opposizioni i cittadini non avranno mai pienamente il potere di bloccare in via definitivamente i messaggi commerciali di quelle aziende che usano il marketing diretto più come uno strumento di disturbo che una forma di comunicazione.
Olivia Flaim
Comitato Italiano dell'Assicurazione di Tutela Legale
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