Chirurgo plastico delle mie brame, chi è la più bella reame?
25/02/2010Belli e giovani a tutte le età, a costo di qualsiasi sacrificio. È l'imperativo dei nostri tempi, un'esigenza che spinge un numero sempre più alto di adulti e adolescenti alla ricerca della perfezione fisica. Secondo una recente indagine una donna italiana su tre sarebbe scontenta del proprio aspetto, e ogni anno almeno tre milioni di persone si sottopongono a interventi di chirurgia plastica estetica, dato che sembra destinato a crescere, specialmente tra gli uomini.
Chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva
La chirurgia plastica è un'ampia branca della medicina che annovera due grandi famiglie di interventi: la chirurgia estetica e quella ricostruttiva. Mentre quest'ultima si occupa del trattamento di situazioni patologiche volte alla ricostruzione del corpo lesionato da incidenti, malattie o ustioni allo scopo di permettere al paziente di avere o ritornare a una normale vita di relazione, le prime due si occupano della cura della bellezza, ovvero di correggere quei piccoli difetti cagionati dall'età o di cambiare l'immagine che il paziente ha di se stesso. Non per questo, la chirurgia plastica deve essere considerata in posizione di subordine rispetto a quella ricostruttiva, basti pensare allo stato psicofisico in cui versa il paziente che decide di ricorrere a tale tipologia di intervento per riacquistare o recuperare la sicurezza di sé.
Obbligo di informazione preventiva
Poiché la prestazione del medico coinvolge direttamente beni di rilevanza primaria (costituzionalmente garantiti dagli articoli 13 e 32) quali la salute e l'integrità psico-fisica e tenuto conto della peculiare prestazione medica e della diffusa ignoranza di certe prassi cliniche, è fatto obbligo al medico chirurgo di rilasciare al paziente tutte le informazioni utili e necessarie rispetto all'intervento da praticare. Nel caso del chirurgo plastico tale dovere è di notevole preponderanza. Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione con sentenza dell'8 agosto del 1985 n. 4394 ha enunciato che "il professionista ha il dovere di informare il paziente anche sulle eventuali ragioni che rendono inutile la sua prestazione in relazione al risultato; in particolare detto dovere deve comprendere, oltre la progettazione dei possibili rischi del trattamento suggerito, anche la effettiva conseguibilità o meno del miglioramento estetico desiderato dal cliente in relazione alla sua vita professionale e di relazione". La Suprema Corte ha dunque statuito a carico del chirurgo estetico un dovere più ampio e specifico rispetto a quello generico di informazione cui sono tenuti tutti i medici, che è quello di informare preventivamente il paziente non solo sui rischi connessi all'intervento ma anche sulle concrete possibilità di conseguire tramite lo stesso il miglioramento fisico sperato, scoraggiando, in tal modo, coloro che decidono di ricorrere alla chirurgia plastica in assenza di un'effettiva necessità.
Consenso e annullabilità del contratto
La violazione dell'obbligo informativo imposto dal codice deontologico configura certamente una condotta illecita a se stante rispetto all'esito dell'intervento. La giurisprudenza dominante configura tale violazione come un illecito di natura contrattuale che, determinando un vizio del consenso, comporta l'annullabilità del contratto ex art. 1427 e seguenti del Codice Civile e risarcibilità degli eventuali danni. Tutto ciò indipendentemente dal risultato positivo o negativo dell'intervento. Con la sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, la Cassazione a Sezioni Unite ha disposto che l'onere probatorio incombe sul medico, che deve dimostrare di aver informato il paziente preferibilmente per iscritto, nulla vietando però che la prova possa essere data oralmente, tacitamente o per fatti concludenti. Sul paziente verterà solo l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto.
Paziente garantito. Anche sul risultato
Generalmente la prestazione cui è tenuto il medico costituisce un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Il medico cioè si impegna a fare quanto in suo potere per raggiungere il risultato previsto adottando l'ordinaria diligenza senza però garantire che questo venga certamente conseguito. Nel caso della chirurgia plastica, tuttavia, dottrina e giurisprudenza hanno spesso sottolineato la differenza rispetto alla chirurgia generale specificando che proprio per la peculiare attività cui è tenuto il chirurgo plastico, questi debba garantire anche l'effettiva realizzazione del risultato sperato dal paziente. Non v'è dubbio che nel caso in cui questo non venga raggiunto il chirurgo plastico sarà tenuto a risarcire il danno economico effettivo (inteso sia come esborso di denaro per affrontare l'intervento, sia come danno psicologico allorché l'insuccesso dell'intervento estetico abbia cagionato uno stato di prostrazione) e il cosiddetto lucro cessante, cioè il mancato guadagno non maturato dal paziente in quanto forzatamente a riposo a causa della riduzione della propria integrità psicofisica.
Particolare attenzione alle minorenni
Proprio per le delicate implicazioni connesse agli interventi di chirurgia plastica, le istituzioni sono intervenute ponendo un divieto alle minorenni, che sempre più spesso ricorrono a interventi di mastoplastica additiva, seppur messe in guardia sulle possibili conseguenze di un intervento di chirurgia plastica su chi non ha ancora completato il percorso di maturazione psicofisica. È notizia di questi giorni, infatti, l'approvazione da parte del Governo di un disegno di legge che vieta tali interventi a chi non abbia ancora compiuto i 18 anni, con l'obbligo per le Regioni di istituire appositi registri per gli impianti protesici allo scopo di rintracciare l'intervento, le tecniche utilizzate, il posizionamento delle protesi e il dispositivo stesso. La presa di posizione del Governo italiano è finalizzata favorire la diffusione di una cultura della responsabilità a ogni livello di età: sarà interessante seguire gli sviluppi e gli effetti che l'intervento normativo in questione riuscirà a produrre.
Paola Di Capua
Comitato Italiano dell' Assicurazione di Tutela Legale

