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Ancora la satira sotto la lente della Cassazione
01/05/2006L'occasione per la pronuncia della Suprema Corte (Cassazione Penale
sent. 9246/2006) è una delle non infrequenti azioni penali
per diffamazione (in questo caso aggravata
dall'attribuzione di fatti determinati) promosse nei confronti di
un giornale per la pubblicazione di articoli ritenuti dalla persona
che ne era oggetto lesivi della propria immagine. L'andamento della
controversia non ha qui un interesse particolare, basti accennare
che il giornalista ed il direttore del quotidiano furono condannati
in primo grado ed assolti in appello ed infine il reato si é
estinto per prescrizione ma con la puntualizzazione della Corte sul
fatto che la responsabilità penale era stata correttamente
affermata dal primo giudice. Ciò che interessa qui è l'occasione
che la Suprema Corte coglie per precisare in cosa consista
la satira e come si differenzi ad esempio dalla
diffamazione. Il giornalista, anzitutto, lamenta il
ricorrente, non aveva esercitato correttamente il diritto di
cronaca riportando come veri fatti sostanzialmente falsi, ma aveva
inoltre fatto molteplici richiami alla fisicità del ricorrente
stesso che lamenta abbiano "ignorato i limiti della continenza" "
in un contesto non corrispondente al vero". La Corte ritiene il
ricorso fondato ed osserva: "La satira, notoriamente, è quella
manifestazione del pensiero (talora di altissimo livello) che nei
tempi si è addossata il compito di castigare ridendo mores; ovvero,
di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili
di persone, al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un
esito finale di carattere etico, correttivo cioè verso il bene".
Alla luce di questa interessante definizione, l'utilizzo di
determinati argomenti -anche pittoreschi- riferiti alla persona
oggetto della satira, debbono essere strettamente funzionali allo
scopo che, senza la loro evocazione, rimarrebbe irraggiungibile, ma
lo scopo deve essere pur sempre di tipo "etico". L'utilizzo invece
da parte del giornalista di notazioni come "la forfora" o "lo
sguardo da bottegaio" nella loro sgradevolezza inutile, pur non
avendo valenza intrinsecamente diffamatoria, la assumevano di
fatto. Dunque un riconoscimento del carattere
etico dell'esercizio della satira allo
scopo non di distruggere la reputazione di
personaggi spesso pubblici, bensì di migliorare il livello
del comune sentire morale per il bene della cosa pubblica.
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