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Ancora la satira sotto la lente della Cassazione

01/05/2006
L'occasione per la pronuncia della Suprema Corte (Cassazione Penale sent. 9246/2006) è una delle non infrequenti azioni penali per diffamazione (in questo caso aggravata dall'attribuzione di fatti determinati) promosse nei confronti di un giornale per la pubblicazione di articoli ritenuti dalla persona che ne era oggetto lesivi della propria immagine. L'andamento della controversia non ha qui un interesse particolare, basti accennare che il giornalista ed il direttore del quotidiano furono condannati in primo grado ed assolti in appello ed infine il reato si é estinto per prescrizione ma con la puntualizzazione della Corte sul fatto che la responsabilità penale era stata correttamente affermata dal primo giudice. Ciò che interessa qui è l'occasione che la Suprema Corte coglie per precisare in cosa consista la satira e come si differenzi ad esempio dalla diffamazione. Il giornalista, anzitutto, lamenta il ricorrente, non aveva esercitato correttamente il diritto di cronaca riportando come veri fatti sostanzialmente falsi, ma aveva inoltre fatto molteplici richiami alla fisicità del ricorrente stesso che lamenta abbiano "ignorato i limiti della continenza" " in un contesto non corrispondente al vero". La Corte ritiene il ricorso fondato ed osserva: "La satira, notoriamente, è quella manifestazione del pensiero (talora di altissimo livello) che nei tempi si è addossata il compito di castigare ridendo mores; ovvero, di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone, al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico, correttivo cioè verso il bene". Alla luce di questa interessante definizione, l'utilizzo di determinati argomenti -anche pittoreschi- riferiti alla persona oggetto della satira, debbono essere strettamente funzionali allo scopo che, senza la loro evocazione, rimarrebbe irraggiungibile, ma lo scopo deve essere pur sempre di tipo "etico". L'utilizzo invece da parte del giornalista di notazioni come "la forfora" o "lo sguardo da bottegaio" nella loro sgradevolezza inutile, pur non avendo valenza intrinsecamente diffamatoria, la assumevano di fatto. Dunque un riconoscimento del carattere etico dell'esercizio della satira allo scopo non di distruggere la reputazione di personaggi spesso pubblici, bensì di migliorare il livello del comune sentire morale per il bene della cosa pubblica.
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