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La responsabilità del medico

01/01/2006
Da un inadeguato comportamento professionale del medico ginecologo può derivare non solo una responsabilità nei confronti della gestante, ma anche verso il padre del nascituro. Il principio è stabilito dalla sentenza n. 20320/2005 della Terza sezione civile della Corte di Cassazione. Il fatto è accaduto in un ospedale lombardo. Il medico, nonostante gli esami ecografici effettuati in tempi diversi, non aveva rilevato alcune importanti malformazioni del feto e non aveva dunque informato i genitori. Questi non erano dunque stati messi nelle condizioni di valutare la situazione reale ed eventualmente decidere l'interruzione della gravidanza come previsto dalle legge 194/1978. Il bimbo era nato con gravi difetti agli arti ed entrambi i genitori avevano chiesto il risarcimento dei danni. Il Tribunale prima e la Corte di Appello poi accolsero tutte le richieste: i danni alla vita di relazione, alla attività lavorativa, ai rapporti sessuali ed infine a quelli determinati dai maggiori costi di mantenimento e cura del bimbo. Il tutto non solo nei confronti della madre, principale vittima dell'errore, ma anche nei confronti del padre considerato anch'egli soggetto danneggiato. Specifico oggetto di gravame da parte dei ricorrenti era proprio il riconoscimento dei danni subiti dal padre. La Suprema Corte ha considerato in particolare la natura contrattuale della prestazione del medico, includendo il padre tra i soggetti che devono ritenersi "protetti" dal contratto, in quanto "per effetto dell'attività professionale dell'ostetrico-ginecologo" questi "diventa o non diventa padre (o diventa padre di un bambino anormale)". Di conseguenza l'inadempimento, consistente nel mancato riconoscimento delle malformazioni, genera la responsabilità per i danni che ne derivano. La Corte ha rigettato quindi il ricorso proposto dal medico e dalla struttura sanitaria soccombenti, condannandoli altresì al pagamento delle spese di giudizio. In questa come in tutte le vertenze di natura contrattuale, specialmente in quelle di così grave contenuto, il rischio è soprattutto quello dei costi da affrontare, specie se commisurati alla durata della vicenda. Si consideri che il giudizio in esame ha avuto inizio nel 1989 e si è concluso alla fine del 2005. Proviamo solo a pensare al costo di 16 anni di causa! E' chiaro dunque che una assicurazione di Tutela Legale è l'unico strumento per porsi al riparo da tali rischi, in quanto consente non solo di avere assistenza legale ma anche di non sopportare i gravosi costi di giudizio che sono tutti a carico della compagnia di assicurazioni.
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