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La responsabilità del medico
01/01/2006Da un inadeguato comportamento professionale del medico
ginecologo può derivare non solo una
responsabilità nei confronti della gestante, ma anche verso
il padre del nascituro. Il principio è stabilito dalla
sentenza n. 20320/2005 della Terza sezione civile della Corte di
Cassazione. Il fatto è accaduto in un ospedale lombardo. Il medico,
nonostante gli esami ecografici effettuati in tempi diversi, non
aveva rilevato alcune importanti malformazioni del feto e non aveva
dunque informato i genitori. Questi non erano dunque stati messi
nelle condizioni di valutare la situazione reale ed eventualmente
decidere l'interruzione della gravidanza come previsto dalle legge
194/1978. Il bimbo era nato con gravi difetti agli arti ed entrambi
i genitori avevano chiesto il risarcimento dei danni. Il Tribunale
prima e la Corte di Appello poi accolsero tutte le richieste: i
danni alla vita di relazione, alla attività lavorativa, ai rapporti
sessuali ed infine a quelli determinati dai maggiori costi di
mantenimento e cura del bimbo. Il tutto non solo nei confronti
della madre, principale vittima dell'errore, ma anche nei confronti
del padre considerato anch'egli soggetto danneggiato. Specifico
oggetto di gravame da parte dei ricorrenti era proprio il
riconoscimento dei danni subiti dal padre. La
Suprema Corte ha considerato in particolare la natura contrattuale
della prestazione del medico, includendo il padre tra i soggetti
che devono ritenersi "protetti" dal contratto, in quanto "per
effetto dell'attività professionale
dell'ostetrico-ginecologo" questi "diventa o non
diventa padre (o diventa padre di un bambino anormale)". Di
conseguenza l'inadempimento, consistente nel mancato riconoscimento
delle malformazioni, genera la responsabilità per i danni che ne
derivano. La Corte ha rigettato quindi il ricorso proposto dal
medico e dalla struttura sanitaria soccombenti, condannandoli
altresì al pagamento delle spese di giudizio. In questa come in
tutte le vertenze di natura contrattuale, specialmente in quelle di
così grave contenuto, il rischio è soprattutto quello dei costi da
affrontare, specie se commisurati alla durata della vicenda. Si
consideri che il giudizio in esame ha avuto inizio nel 1989 e si è
concluso alla fine del 2005. Proviamo solo a pensare al costo di 16
anni di causa! E' chiaro dunque che una assicurazione di Tutela
Legale è l'unico strumento per porsi al riparo da tali rischi, in
quanto consente non solo di avere assistenza legale ma anche di non
sopportare i gravosi costi di giudizio che sono tutti a carico
della compagnia di assicurazioni.
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