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La privacy è finita nel sacco della spazzatura

01/11/2005
E' finita l'epoca dei giornalisti di rotocalco che frugavano nella spazzatura delle star per ottenere qualche trash-scoop: il Garante Privacy, rispondendo alle richieste di cittadini e di Enti locali ha emesso un provvedimento a carattere generale che detta le regole affinché la raccolta differenziata dei rifiuti -attività di rilevante interesse pubblico- si svolga "bilanciando il rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata (accertando, ove necessario, l'identità dei contravventori passibili di sanzioni amministrative) e il diritto degli interessati a non subire violazioni ingiustificate della propria sfera di riservatezza". Il punto fondamentale è nel rispetto della "fondata aspettativa da parte dei cittadini che gli effetti personali da essi inseriti nei sacchetti…(es. corrispondenza, fatture telefoniche con i numeri chiamati), che sono a volte relativi ad informazioni sensibili concernenti la sfera della salute (farmaci, prescrizioni mediche, ecc.) o politico-religioso-sindacale, siano oggetto solo di eventuali controlli proporzionati di cui i cittadini siano adeguatamente informati, e non anche di indebita visione ed utilizzazione da parte di terzi". Dunque, tenendo come linee-guida i principi di necessità e proporzionalità, pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti, il Garante perviene a prescrivere: no ai sacchetti trasparenti imposti da alcuni Comuni: non è proporzionato allo scopo; ugualmente sproporzionate le etichette autoadesive che riportino il nome del cittadino, particolarmente se il sacco è conferito in strada; sì invece a codici a barre, microchip o RFID che "consentono di delimitare l'identificabilità del conferente ai soli casi in cui sia stata accertata la mancata osservanza delle prescrizioni in ordine alla differenziazione". "Al momento dell'apertura del sacchetto, i soggetti preposti alla verifica dell'omogeneità dei materiali inseriti, che comunque sono tenuti al rispetto della riservatezza, vengono, infatti, a conoscenza del contenuto, ma non anche, in prima battuta, degli elementi identificativi del soggetto conferente". Solo il personale preposto all'applicazione della sanzione, mediante la decodifica del codice a barre o del microchip acquisiscono il nominativo del soggetto cui il sacchetto si riferisce, solo in relazione alla non conformità del contenuto del sacchetto. No infine all'ispezione generalizzata dei sacchi che "potrebbe rivelarsi lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e segretezza della corrispondenza lasciata tra i rifiuti"; oltretutto, l'eventuale identificazione del trasgressore mediante il contenuto del sacco potrebbe rivelarsi erronea. Prescrive quindi il Garante ai titolari di trattamenti dei dati personali per finalità di gestione di servizi di raccolta differenziata di rifiuti di conformarsi ai principi indicati. Non sembri eccessiva la cura del Garante: ogni minimo tassello posto a difesa del 'privato' di ciascuno di noi concorre a formare il sentire collettivo e quindi l'attitudine dello Stato verso i singoli.
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