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La privacy è finita nel sacco della spazzatura
01/11/2005E' finita l'epoca dei giornalisti di rotocalco che frugavano nella
spazzatura delle star per ottenere qualche trash-scoop: il Garante
Privacy, rispondendo alle richieste di cittadini e di Enti locali
ha emesso un provvedimento a carattere generale che detta le regole
affinché la raccolta differenziata dei rifiuti
-attività di rilevante interesse pubblico- si svolga
"bilanciando il rispetto della disciplina sulla raccolta
differenziata (accertando, ove necessario, l'identità dei
contravventori passibili di sanzioni amministrative) e il
diritto degli interessati a non subire violazioni ingiustificate
della propria sfera di riservatezza". Il punto
fondamentale è nel rispetto della "fondata aspettativa da parte dei
cittadini che gli effetti personali da essi inseriti nei
sacchetti…(es. corrispondenza, fatture telefoniche con i numeri
chiamati), che sono a volte relativi ad informazioni sensibili
concernenti la sfera della salute (farmaci, prescrizioni mediche,
ecc.) o politico-religioso-sindacale, siano oggetto solo di
eventuali controlli proporzionati di cui i cittadini siano
adeguatamente informati, e non anche di indebita visione ed
utilizzazione da parte di terzi". Dunque, tenendo come linee-guida
i principi di necessità e proporzionalità, pertinenza e non
eccedenza dei dati raccolti, il Garante perviene a prescrivere:
no ai sacchetti trasparenti imposti da alcuni
Comuni: non è proporzionato allo scopo; ugualmente
sproporzionate le etichette autoadesive che riportino il
nome del cittadino, particolarmente se il sacco è
conferito in strada; sì invece a codici a barre,
microchip o RFID che "consentono di delimitare l'identificabilità
del conferente ai soli casi in cui sia stata accertata la mancata
osservanza delle prescrizioni in ordine alla differenziazione". "Al
momento dell'apertura del sacchetto, i soggetti preposti alla
verifica dell'omogeneità dei materiali inseriti, che comunque sono
tenuti al rispetto della riservatezza, vengono, infatti, a
conoscenza del contenuto, ma non anche, in prima battuta, degli
elementi identificativi del soggetto conferente". Solo il personale
preposto all'applicazione della sanzione, mediante la decodifica
del codice a barre o del microchip acquisiscono il nominativo del
soggetto cui il sacchetto si riferisce, solo in relazione alla non
conformità del contenuto del sacchetto. No infine all'ispezione
generalizzata dei sacchi che "potrebbe rivelarsi lesiva di
situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e segretezza
della corrispondenza lasciata tra i rifiuti"; oltretutto,
l'eventuale identificazione del trasgressore mediante il contenuto
del sacco potrebbe rivelarsi erronea. Prescrive quindi il Garante
ai titolari di trattamenti dei dati personali per finalità di
gestione di servizi di raccolta differenziata di rifiuti di
conformarsi ai principi indicati. Non sembri eccessiva la cura del
Garante: ogni minimo tassello posto a difesa del 'privato' di
ciascuno di noi concorre a formare il sentire collettivo e quindi
l'attitudine dello Stato verso i singoli.
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