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Un medico svogliato
01/11/2005Commette reato il medico di guardia che rifiuta di
intervenire in soccorso di un paziente. Questo è il
principio stabilito dalla sentenza n. 33018/2005 della VI Sezione
Penale della Corte di Cassazione. La sentenza decide in via
definitiva su un episodio avvenuto in un piccolo centro lombardo.
Un sanitario della locale guardia medica, era stato allertato dal
"118" per un intervento urgente presso un ammalato ma, pur avendo
confermato la sua disponibilità, non era affatto intervenuto,
costringendo un vicino del paziente a trasportarlo al Pronto
Soccorso dell'Ospedale dove era stato poi ricoverato. La Suprema
Corte ha ritenuto che il medico di guardia "riveste lo status di
pubblico ufficiale, che ha il dovere di non rifiutare indebitamente
un atto del proprio ufficio che, per ragioni di sanità, deve essere
compiuto senza ritardo....In tale caso, il ritardo si risolve, di
fatto, in rifiuto". Scatta quindi l'applicazione dell'art. 328, 1°
comma, del codice penale, che riguarda appunto il "rifiuto
di atti d'ufficio" e il conseguente rigetto del ricorso
proposto dal medico inadempiente. Una condanna
penale macchia la condotta di una persona e soprattutto la sua
reputazione professionale ed è dunque quanto mai opportuno munirsi
dei migliori strumenti di difesa possibili; questi strumenti sono
molto costosi. In questo caso è stata accertata la sussistenza del
reato ma, nel campo della sanità, sono particolarmente frequenti i
procedimenti penali che, nati dalla obiettiva necessità di
accertare la rilevanza penale di avvenimenti negativi (interventi
chirurgici mal riusciti, diagnosi errate, ecc.), si concludono poi
con l'accertamento dell'innocenza dell'inquisito e con la sua
assoluzione; ma, anche in caso di assoluzione rimarranno comunque a
suo carico tutte le spese sostenute per difendersi. In simili casi
quindi, una polizza di Tutela Legale sarà molto utile, in quanto
provvederà a rimborsare all'imputato assolto tutte le spese di
giudizio.
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