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Un medico svogliato

01/11/2005
Commette reato il medico di guardia che rifiuta di intervenire in soccorso di un paziente. Questo è il principio stabilito dalla sentenza n. 33018/2005 della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione. La sentenza decide in via definitiva su un episodio avvenuto in un piccolo centro lombardo. Un sanitario della locale guardia medica, era stato allertato dal "118" per un intervento urgente presso un ammalato ma, pur avendo confermato la sua disponibilità, non era affatto intervenuto, costringendo un vicino del paziente a trasportarlo al Pronto Soccorso dell'Ospedale dove era stato poi ricoverato. La Suprema Corte ha ritenuto che il medico di guardia "riveste lo status di pubblico ufficiale, che ha il dovere di non rifiutare indebitamente un atto del proprio ufficio che, per ragioni di sanità, deve essere compiuto senza ritardo....In tale caso, il ritardo si risolve, di fatto, in rifiuto". Scatta quindi l'applicazione dell'art. 328, 1° comma, del codice penale, che riguarda appunto il "rifiuto di atti d'ufficio" e il conseguente rigetto del ricorso proposto dal medico inadempiente. Una condanna penale macchia la condotta di una persona e soprattutto la sua reputazione professionale ed è dunque quanto mai opportuno munirsi dei migliori strumenti di difesa possibili; questi strumenti sono molto costosi. In questo caso è stata accertata la sussistenza del reato ma, nel campo della sanità, sono particolarmente frequenti i procedimenti penali che, nati dalla obiettiva necessità di accertare la rilevanza penale di avvenimenti negativi (interventi chirurgici mal riusciti, diagnosi errate, ecc.), si concludono poi con l'accertamento dell'innocenza dell'inquisito e con la sua assoluzione; ma, anche in caso di assoluzione rimarranno comunque a suo carico tutte le spese sostenute per difendersi. In simili casi quindi, una polizza di Tutela Legale sarà molto utile, in quanto provvederà a rimborsare all'imputato assolto tutte le spese di giudizio.
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