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“Buono a nulla” non è un insulto

01/05/2006
L'epiteto "buono a nulla", rivolto a un dipendente, non è ingiurioso. L'affermazione, un pò sconcertante, rappresenta in sintesi il contenuto della sentenza n. 9361/2006 della quinta sezione penale della Corte di Cassazione. Lo spunto per questa pronuncia è stato fornito alla Corte dalla vicenda di una dipendente dell'ufficio postale di una cittadina lucana che aveva disatteso i compiti affidatile per sostituire un collega in un altro sportello. Era stata quindi apostrofata dal direttore dell'ufficio con l'epiteto già riferito. L'episodio era sfociato in una denuncia, con conseguente procedimento penale e relativa condanna del direttore al pagamento di una multa e al risarcimento dei danni nei confronti della dipendente. Nel decidere sul ricorso contro la sentenza del Tribunale, la Cassazione osserva che l'accusa di inettitudine non può considerarsi ingiuriosa se utilizzata allo scopo di mettere in risalto una mancanza commessa nello svolgimento dell'attività lavorativa. Al contrario, la Corte afferma addirittura che una simile espressione può addirittura essere utile per indurre il dipendente ad una "maggiore efficienza nel servizio". Questa atipica legittimazione di quella che resta comunque la sgradevole espressione di un'apprezzamento pur negativo, è la dimostrazione che i rapporti interpersonali nell'ambiente lavorativo non sono sempre idilliaci anzi, il più delle volte esprimono una conflittualità dovuta sia alla convivenza forzata, sia alla scarsa propensione alle buone maniere. In tale ambito si conferma l'estrema validità di una polizza di Difesa Legale, sia per le controversie tra colleghi a diversi livelli, sia per quelle con il datore di lavoro, sia infine per le eventuali imputazioni penali. Il caso in esame riguarda un procedimento penale per delitto doloso che, solo se concluso positivamente per l'imputato, prevede il rimborso di tutte le spese di difesa sostenute; ma in tutte le altre situazioni ora ipotizzate, la polizza fornirebbe, già dall'inizio, ogni possibile assistenza legale, accollandosi altresì tutte le spese legali necessarie alla miglior conduzione possibile del giudizio.
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