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Responsabilità da cose in custodia e presunzione di colpa
01/05/2006L'art. 2051 del codice civile prevede che ciascuno sia responsabile
del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi
il caso fortuito. La responsabilità del custode
quindi non dipende dal comportamento del custode, ma dal solo
rapporto, dalla sola relazione che intercorre tra lui e la cosa,
cioè dal rapporto di custodia. Si è in presenza quindi di una
presunzione di colpa. Pertanto, per aversi responsabilità del
custode, è sufficiente provare il nesso di causalità tra cosa e
danno. Esiste tuttavia un limite alla responsabilità del custode:
il fattore "caso fortuito", vale a dire un evento
imponderabile ed imprevedibile che priva un soggetto della
possibilità di resistenza e contrasto rispetto al verificarsi
dell'evento stesso. La prova del caso fortuito spetta naturalmente
al custode. La sintesi di quanto sopra è offerta molto chiaramente
dalla Sentenza del Tribunale di Napoli del 28 ottobre 2004, la
quale infatti afferma che "In caso di responsabilità da cose in
custodia, è necessario che il danneggiato dimostri l'esistenza del
nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno arrecato,
mentre spetta al custode l'onere di provare il caso fortuito, ossia
l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado di
recidere il nesso "eziologico" (relativo alle cause ndr) che lega
l'evento lesivo alla cosa."
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