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Responsabilità da cose in custodia e presunzione di colpa

01/05/2006
L'art. 2051 del codice civile prevede che ciascuno sia responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La responsabilità del custode quindi non dipende dal comportamento del custode, ma dal solo rapporto, dalla sola relazione che intercorre tra lui e la cosa, cioè dal rapporto di custodia. Si è in presenza quindi di una presunzione di colpa. Pertanto, per aversi responsabilità del custode, è sufficiente provare il nesso di causalità tra cosa e danno. Esiste tuttavia un limite alla responsabilità del custode: il fattore "caso fortuito", vale a dire un evento imponderabile ed imprevedibile che priva un soggetto della possibilità di resistenza e contrasto rispetto al verificarsi dell'evento stesso. La prova del caso fortuito spetta naturalmente al custode. La sintesi di quanto sopra è offerta molto chiaramente dalla Sentenza del Tribunale di Napoli del 28 ottobre 2004, la quale infatti afferma che "In caso di responsabilità da cose in custodia, è necessario che il danneggiato dimostri l'esistenza del nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno arrecato, mentre spetta al custode l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado di recidere il nesso "eziologico" (relativo alle cause ndr) che lega l'evento lesivo alla cosa."
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