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Internet: non sempre comunicare dati personali altrui senza consenso è reato.
01/01/2006Comunicare dati personali altrui, rinvenuti su Internet,
senza consenso dell'interessato, per concludere contratti
e pubblicare messaggi a nome di quest'ultimo, secondo una recente
sentenza della Corte di Cassazione non costituisce
trattamento illecito di dati (Cassazione, sezione III
penale, sentenza del 17/11/2004 - 15/02/2005 n. 5728). La
controversia ha avuto inizio a causa della comunicazione da parte
di una persona dei dati personali (generalità, indirizzo, recapiti
telefonici e di posta elettronica, numero di codice fiscale) di una
famosa giocatrice, di cui lo stesso era ammiratore e tifoso, a
soggetti terzi, e in particolare aprendo a suo nome un dominio
internet e due indirizzi di posta elettronica. L'intraprendente
ammiratore avrebbe raccolto le generalità e gli altri dati dal sito
della squadra sportiva e dagli altri siti collegati o siti di
ricerca, il tutto senza il consenso dell'interessata. La causa in
primo grado si chiudeva con la sua condanna a due mesi di
reclusione, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria di
euro 2.323,80 di multa. La Suprema Corte accogliendo il ricorso,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che la
condotta dell'ammiratore non integrava il reato di comunicazione
reiterata dei dati personali della giocatrice (art. 35 della legge
675/96), precisando che avrebbe semmai dovuto applicarsi l'articolo
167 (Trattamento illecito di dati) del Codice Privacy. In sostanza,
la Suprema Corte ha ritenuto che essendo i dati in questione stati
forniti a quattro provider al fine di aprire un sito internet e tre
nuovi indirizzi di posta elettronica, senza una effettiva
esposizione alla pubblica consultazione, quindi consegnati
ad un imprenditore privato fornitore del servizio richiesto,
la condotta in esame non configurava una diffusione di dati
o una comunicazione sistematica, non essendovi un pubblico accesso
ai dati o una loro immediata esposizione.
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