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Internet: non sempre comunicare dati personali altrui senza consenso è reato.

01/01/2006
Comunicare dati personali altrui, rinvenuti su Internet, senza consenso dell'interessato, per concludere contratti e pubblicare messaggi a nome di quest'ultimo, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione non costituisce trattamento illecito di dati (Cassazione, sezione III penale, sentenza del 17/11/2004 - 15/02/2005 n. 5728). La controversia ha avuto inizio a causa della comunicazione da parte di una persona dei dati personali (generalità, indirizzo, recapiti telefonici e di posta elettronica, numero di codice fiscale) di una famosa giocatrice, di cui lo stesso era ammiratore e tifoso, a soggetti terzi, e in particolare aprendo a suo nome un dominio internet e due indirizzi di posta elettronica. L'intraprendente ammiratore avrebbe raccolto le generalità e gli altri dati dal sito della squadra sportiva e dagli altri siti collegati o siti di ricerca, il tutto senza il consenso dell'interessata. La causa in primo grado si chiudeva con la sua condanna a due mesi di reclusione, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria di euro 2.323,80 di multa. La Suprema Corte accogliendo il ricorso, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che la condotta dell'ammiratore non integrava il reato di comunicazione reiterata dei dati personali della giocatrice (art. 35 della legge 675/96), precisando che avrebbe semmai dovuto applicarsi l'articolo 167 (Trattamento illecito di dati) del Codice Privacy. In sostanza, la Suprema Corte ha ritenuto che essendo i dati in questione stati forniti a quattro provider al fine di aprire un sito internet e tre nuovi indirizzi di posta elettronica, senza una effettiva esposizione alla pubblica consultazione, quindi consegnati ad un imprenditore privato fornitore del servizio richiesto, la condotta in esame non configurava una diffusione di dati o una comunicazione sistematica, non essendovi un pubblico accesso ai dati o una loro immediata esposizione.
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