Immigrato muore in incidente stradale. La famiglia all’estero dev’essere risarcita
10/02/2009Non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, ma semplicemente cittadini. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con una sentenza che - rovesciando il giudizio di merito espresso dalla Corte d'Appello - ha riconosciuto alla famiglia di un immigrato morto in seguito a un incidente stradale il risarcimento del danno per la scomparsa del congiunto. La Corte d'Appello aveva negato il risarcimento ai familiari della vittima sulla base del fatto che gli stessi non sono residenti in Italia, tuttavia la Corte di Cassazione si è opposta a questa decisione perché una simile impostazione del problema significherebbe accettare l'idea che "la vita di uno straniero senza congiunti in Italia vale molto meno di quella di un cittadino italiano, pur essendogli attribuiti in vita gli stessi diritti". La Suprema Corte ha aggiunto che se non si riconoscono i diritti dei parenti, si esclude la valenza spirituale della vita dell'immigrato scomparso, che si traduce nei tanti doveri e diritti di relazione che ad altri soggetti vengono riconosciuti come produttivi di effetti giuridici dopo la morte. In definitiva, ha concluso la Cassazione, ''la perdita della vita umana non troverebbe alcuna forma di risarcimento, nonostante il rapporto del cittadino con lo Stato italiano non sia stato occasionale, ma dovuto a una richiesta di lavoro di cui lo Stato italiano si è giovato''.
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27/04/2010 [Pubblica Amministrazione]
Cade a terra e si fa male durante l’ora di ginnastica: sarà risarcito

