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Il medico commette reato nel respingere un malato solo nei casi veramente gravi

07/12/2009

Il medico commette il reato di omissione in atti d'ufficio rifiutando il ricovero di un paziente solo nel caso in cui "l'urgenza del ricovero sia effettiva e reale", ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 46512, con la quale è stata annullata la condanna di un chirurgo che aveva rifiutato di ricoverare una donna in preda a una colica renale, poi operata dodici giorni dopo la richiesta. "In tema di sanità - si legge nelle motivazioni della sentenza - non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del medico di turno integrano la fattispecie penale prevista dall'art. 328 c.p. ma soltanto quelle indifferibili, ossia quelle in cui l'urgenza del ricovero sia effettiva e reale, per l'esistente pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona, pericolo da valutare sulla base delle indicazioni fornite dall'esperienza medica, tenendo ovviamente conto delle specificità di ogni singolo caso".

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