Altro
La Finanziaria risponde del promotore
01/07/2006Importante sentenza della corte di Cassazione in materia di
oneri di salvaguardia del cliente a carico delle società di
intermediazione mobiliare, anche nei rapporti con i promotori
finanziari. Si tratta della sentenza n. 8229/2006, emessa
dalla prima sezione civile della Corte, che sancisce la
responsabilità solidale della società preponente per i
danni arrecati ai clienti dai promotori, anche se i danni
stessi sono conseguenza di un reato. Il fatto è accaduto in
Lombardia: un promotore finanziario di una nota società si era
appropriato di somme di danaro in assegni al portatore
consegnategli da un cliente, perché le investisse in certificati di
deposito bancario che prevedevano un rendimento del 14% annuo. In
realtà, all'epoca dell'ultimo versamento i rapporti tra il
promotore e la società erano cessati, ma il cliente non ne era al
corrente. Quindi ha chiesto la restituzione delle somme versate e
la corresponsione del rendimento previsto, non solo al promotore,
ma anche alla società proponente, citando entrambi innanzi il
tribunale, che ha accolto la domanda e li ha condannati in solido
alla restituzione delle somme maggiorate del 14% previsto, oltre
gli interessi legali fino all'effettivo pagamento. La decisione è
stata confermata in appello e in cassazione con la sentenza in
esame. In breve, la suprema Corte parte dalla constatazione che la
legge (n. 1 del 1991, art. 5, comma 4 poi sostituito dal D.Lgs. n.
415 del 1996, art. 23 e quindi dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31,
comma 3, ma ancora applicabile ratione temporis ai fatti di causa)
"pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per
gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle
incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni
siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale".
Naturalmente, "qualora l'intermediario provi che vi sia stata, se
non addirittura collusione, quanto meno una consapevole e fattiva
acquiescenza del cliente alla violazione", può ricorrere l'ipotesi
dell'art.1227 Cc., che lo solleverebbe dalla responsabilità. Sui
motivi di impugnazione, la Corte osserva che "non vi è colpa né
esclusiva né concorrente a carico del cliente nella determinazione
del danno subito: la difformità dei mezzi di pagamento (assegni al
portatore) rispetto a quelli indicati nei moduli di richiesta non è
sufficientemente rilevante, sia perché erano poco chiare le
indicazioni sui moduli stessi, sia perché in altre occasioni erano
stati usati gli stessi mezzi senza alcuna obiezione da parte della
società". Osserva inoltre che "sussiste una situazione di
'apparenza del diritto' imputabile alla società, che la rende
quindi responsabile per danni causati da chi appaia un suo
promotore; è vero che la società non è tenuta a comunicare a tutti
i clienti la cessazione dei rapporti con i singoli promotori, ma ha
il dovere di farlo nei confronti del cliente che, come nel caso in
esame, si è ripetutamente servito di quel promotore". E infine che
"quanto agli interessi, questi non derivano da un'espressa
pattuizione, ma dal fatto che il mancato investimento delle somme
secondo le modalità concordate ha prodotto un danno comprensivo
della mancata maturazione degli interessi del 14% annuo, che vanno
quindi riconosciuti nel novero del risarcimento". Risultato
favorevole dunque per il cliente, che ha potuto in questo caso
giovarsi delle tutele poste a carico della società di
intermediazione e riconosciute applicabili alla situazione della
specie. In caso di esito diverso, oltre alla perdita delle somme
versate, il cliente avrebbe dovuto accollarsi anche le spese di
causa che, per il solo giudizio di cassazione, sono state indicate
in ben 3000 euro. Si comprende anche a questo proposito l'utilità
di una assicurazione di Tutela legale che, oltre a fornire
consulenza e assistenza, si fa carico di tutte le spese occorrenti
a un'efficace preparazione e a una serena partecipazione a una
vertenza giudiziaria.
ULTIME NOTIZIE

