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La Finanziaria risponde del promotore

01/07/2006
Importante sentenza della corte di Cassazione in materia di oneri di salvaguardia del cliente a carico delle società di intermediazione mobiliare, anche nei rapporti con i promotori finanziari. Si tratta della sentenza n. 8229/2006, emessa dalla prima sezione civile della Corte, che sancisce la responsabilità solidale della società preponente per i danni arrecati ai clienti dai promotori, anche se i danni stessi sono conseguenza di un reato. Il fatto è accaduto in Lombardia: un promotore finanziario di una nota società si era appropriato di somme di danaro in assegni al portatore consegnategli da un cliente, perché le investisse in certificati di deposito bancario che prevedevano un rendimento del 14% annuo. In realtà, all'epoca dell'ultimo versamento i rapporti tra il promotore e la società erano cessati, ma il cliente non ne era al corrente. Quindi ha chiesto la restituzione delle somme versate e la corresponsione del rendimento previsto, non solo al promotore, ma anche alla società proponente, citando entrambi innanzi il tribunale, che ha accolto la domanda e li ha condannati in solido alla restituzione delle somme maggiorate del 14% previsto, oltre gli interessi legali fino all'effettivo pagamento. La decisione è stata confermata in appello e in cassazione con la sentenza in esame. In breve, la suprema Corte parte dalla constatazione che la legge (n. 1 del 1991, art. 5, comma 4 poi sostituito dal D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 23 e quindi dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, ma ancora applicabile ratione temporis ai fatti di causa) "pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale". Naturalmente, "qualora l'intermediario provi che vi sia stata, se non addirittura collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione", può ricorrere l'ipotesi dell'art.1227 Cc., che lo solleverebbe dalla responsabilità. Sui motivi di impugnazione, la Corte osserva che "non vi è colpa né esclusiva né concorrente a carico del cliente nella determinazione del danno subito: la difformità dei mezzi di pagamento (assegni al portatore) rispetto a quelli indicati nei moduli di richiesta non è sufficientemente rilevante, sia perché erano poco chiare le indicazioni sui moduli stessi, sia perché in altre occasioni erano stati usati gli stessi mezzi senza alcuna obiezione da parte della società". Osserva inoltre che "sussiste una situazione di 'apparenza del diritto' imputabile alla società, che la rende quindi responsabile per danni causati da chi appaia un suo promotore; è vero che la società non è tenuta a comunicare a tutti i clienti la cessazione dei rapporti con i singoli promotori, ma ha il dovere di farlo nei confronti del cliente che, come nel caso in esame, si è ripetutamente servito di quel promotore". E infine che "quanto agli interessi, questi non derivano da un'espressa pattuizione, ma dal fatto che il mancato investimento delle somme secondo le modalità concordate ha prodotto un danno comprensivo della mancata maturazione degli interessi del 14% annuo, che vanno quindi riconosciuti nel novero del risarcimento". Risultato favorevole dunque per il cliente, che ha potuto in questo caso giovarsi delle tutele poste a carico della società di intermediazione e riconosciute applicabili alla situazione della specie. In caso di esito diverso, oltre alla perdita delle somme versate, il cliente avrebbe dovuto accollarsi anche le spese di causa che, per il solo giudizio di cassazione, sono state indicate in ben 3000 euro. Si comprende anche a questo proposito l'utilità di una assicurazione di Tutela legale che, oltre a fornire consulenza e assistenza, si fa carico di tutte le spese occorrenti a un'efficace preparazione e a una serena partecipazione a una vertenza giudiziaria.
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