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Quando le Associazioni dei Consumatori sono legittimati ad agire in giudizio
01/01/2006Un'associazione di Consumatori regolarmente
iscritta nell'elenco di cui al "Codice del Consumo" ricorre contro
il decreto di nomina da parte dei Presidenti di Camera e Senato di
due dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato e ne richiede l'annullazione per carenza, in capo ai due,
dei requisiti di indipendenza e professionalità. Il ricorso
viene dichiarato inammissibile dal Tribunale
amministrativo regionale (Tar Lazio 13160/2005) "poiché l'istante
non versa in posizione differenziata e qualificata rispetto al
provvedimento impugnato" quindi, l'associazione non é legittimata
ad agire non avendo, secondo il Tribunale, un interesse specifico
ed immediato da tutelare. Nell'esporre le questioni di diritto il
Tar fa il punto sui limiti della protezione degli interessi diffusi
dei cittadini-consumatori nell'ambito del nostro ordinamento
processuale caratterizzato da un principio personalistico. Il
nostro ordinamento infatti non conosce ancora le "class actions"
tipiche del diritto statunitense. Il Codice del Consumo riconosce
rappresentatività ad Enti costituiti per la tutela di interessi
diffusi ma solo qualora si ravvisi una lesione (attuale o
potenziale) di una posizione giuridica di vantaggio presente nel
patrimonio di chi agisce: questo spiega perché la giurisprudenza
escluda costantemente che l'azione possa essere esperita per
perseguire "mere finalità di giustizia" ovvero per "tutelare il
generico interesse, generale ed indifferenziato, di tutti i
cittadini al ripristino della legalità violata". Conclude quindi il
Tar che quanto osservato " giustifica il canone giurisprudenziale
secondo cui la legittimazione a ricorrere di
un'associazione di consumatori va verificata caso per caso
alla luce dei provvedimenti effettivamente impugnati e della loro
concreta attitudine a ledere, in rapporto di diretta congruità, gli
interessi di cui l'Ente è portatore statutario". Venendo quindi ad
applicare al caso concreto le osservazioni di diritto esposte, il
Tar conclude che " la pur ampia legittimazione ad agire in
giudizio dell'associazione ricorrente non è tuttavia così
vasta da ricomprendere qualsiasi attività di tipo pubblicistico che
si rifletta, in modo diretto o indiretto, sui cittadini, dovendo al
contrario essere commisurata a quegli atti che siano idonei ad
interferire con specificità ed immediatezza sulla posizione dei
consumatori e degli utenti". Dunque il ricorso " preordinato non
tanto alla protezione di un interesse collettivo quanto piuttosto
alla tutela oggettiva della legittimità degli atti amministrativi"
viene dichiarato inammissibile.
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