Altro

Quando le Associazioni dei Consumatori sono legittimati ad agire in giudizio

01/01/2006
Un'associazione di Consumatori regolarmente iscritta nell'elenco di cui al "Codice del Consumo" ricorre contro il decreto di nomina da parte dei Presidenti di Camera e Senato di due dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e ne richiede l'annullazione per carenza, in capo ai due, dei requisiti di indipendenza e professionalità. Il ricorso viene dichiarato inammissibile dal Tribunale amministrativo regionale (Tar Lazio 13160/2005) "poiché l'istante non versa in posizione differenziata e qualificata rispetto al provvedimento impugnato" quindi, l'associazione non é legittimata ad agire non avendo, secondo il Tribunale, un interesse specifico ed immediato da tutelare. Nell'esporre le questioni di diritto il Tar fa il punto sui limiti della protezione degli interessi diffusi dei cittadini-consumatori nell'ambito del nostro ordinamento processuale caratterizzato da un principio personalistico. Il nostro ordinamento infatti non conosce ancora le "class actions" tipiche del diritto statunitense. Il Codice del Consumo riconosce rappresentatività ad Enti costituiti per la tutela di interessi diffusi ma solo qualora si ravvisi una lesione (attuale o potenziale) di una posizione giuridica di vantaggio presente nel patrimonio di chi agisce: questo spiega perché la giurisprudenza escluda costantemente che l'azione possa essere esperita per perseguire "mere finalità di giustizia" ovvero per "tutelare il generico interesse, generale ed indifferenziato, di tutti i cittadini al ripristino della legalità violata". Conclude quindi il Tar che quanto osservato " giustifica il canone giurisprudenziale secondo cui la legittimazione a ricorrere di un'associazione di consumatori va verificata caso per caso alla luce dei provvedimenti effettivamente impugnati e della loro concreta attitudine a ledere, in rapporto di diretta congruità, gli interessi di cui l'Ente è portatore statutario". Venendo quindi ad applicare al caso concreto le osservazioni di diritto esposte, il Tar conclude che " la pur ampia legittimazione ad agire in giudizio dell'associazione ricorrente non è tuttavia così vasta da ricomprendere qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si rifletta, in modo diretto o indiretto, sui cittadini, dovendo al contrario essere commisurata a quegli atti che siano idonei ad interferire con specificità ed immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli utenti". Dunque il ricorso " preordinato non tanto alla protezione di un interesse collettivo quanto piuttosto alla tutela oggettiva della legittimità degli atti amministrativi" viene dichiarato inammissibile.
Web Agency Intesys